… E SE L’AUTO VIENE RUBATA ALL’INTERNO DI UN PARCHEGGIO?


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 31979 del 2019

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la pronuncia n. 31979 del 2019 è intervenuta per chiarire che, nel caso in cui si parcheggi la propria vettura all’interno di un’area dove è esposto il cartello “parcheggio incustodito”, il gestore di tale area non è responsabile per l’eventuale furto del mezzo.

Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda risarcitoria, presentata dall’attore per il furto della sua automobile avvenuto all’interno del parcheggio a pagamento di cui la convenuta era il gestore.

In riforma della decisione di primo grado la Corte d’Appello aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni, evidenziando come le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 14319 del 2011 avevano affermato che

“il gestore, concessionario del Comune, di un’area di parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta”.

All’esterno del parcheggio era affisso un avviso da quale risultava che il gestore dell’area non rispondeva del furto dei veicoli, pertanto non poteva trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 1341 c.c. in quanto l’avviso integrava l’oggetto stesso della proposta contrattuale e non una semplice clausola.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ribadito il seguente principio di diritto:

“l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto, perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso, potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta”.

Pertanto il gestore di un parcheggio non custodito non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area predisposta.

Infine deve ribadirsi che l’obbligo di custodia non può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta, come l’adozione di recinzioni o speciali modalità di accesso o uscita.

Dott.ssa Benedetta Cacace

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER