E SE IL LAVORATORE IN MALATTIA VA A VEDERSI LA PARTITA ALLO STADIO?

LAVORATORE IN MALATTIA ALLO STADIO: LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Per la recente pronuncia del Tribunale del lavoro di Arezzo, n. 64 del 7 marzo 2023, è illegittimo il licenziamento del lavoratore in malattia che, al di fuori delle fasce orarie di reperibilità, è andato allo stadio per una partita di calcio.

Per il Tribunale in parola, l’attività nulla attiene alla guarigione del lavoratore e non può giustificare un licenziamento (conf. Cass., sez. lav., 26/04/2022, n. 13063; Cass., sez. lav., 13/04/2021, n. 9647; Cass., sez. lav., ord. 07/02/2019, n. 3655; Cass., sez. lav., ord. 04/07/2018, n. 17424; Cass., sez. lav., 18/01/2018, n. 1173; Cass., sez. lav., 19/09/2017, n. 21667; App. Roma, sez. Lav., 21/05/2020, n. 1072 e Trib. Lav. Cassino, 22/1/2020, n. 24).

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, un uomo era stato licenziato perché, fuori dalle fasce di reperibilità per le visite fiscali, era stato sorpreso allo stadio mentre assisteva ad una partita, nonostante fosse in malattia per una lombosciatalgia.

L’azienda datrice di lavoro sosteneva che, grazie alle ricerche di un investigatore privato, era stato appurato che l’uomo si trovava insieme ad un amico a bordo di un autovettura per recarsi allo stadio in perfetto stato di salute e per niente sofferente e che quindi il lavoratore avesse mentito sul proprio stato di salute.

L’uomo ricorreva innanzi al Tribunale di Arezzo che, in accoglimento delle sue doglianze, ne disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di una indennità risarcitoria pari a cinque mensilità.

La pronuncia veniva poi confermata anche in sede di reclamo, perché il comportamento del lavoratore non risultava essere tanto grave da giustificare un licenziamento in tronco:

non si può parlare di grave inadempimento in quanto il fatto di recarsi ad una partita non necessariamente implica l’aggravarsi della malattia lamentata dal lavoratore. Il fatto che non ci sia stato un aggravarsi dello stato patologico è dimostrato nella misura in cui (il lavoratore) è tornato nel luogo di lavoro non appena conclusosi il periodo di malattia stabilito nella certificazione”.

La Magistratura aveva anche considerato che il datore di lavoro non aveva fornito prova della falsità della certificazione medica e non aveva fatto alcuna segnalazione all’Inps perché facesse una visita di controllo.

Tra l’altro l’attività contestata non era incompatibile con la malattia lamentata.

Per il giudice infatti

“assistere ad una partita non richiede particolari sforzi”

al contrario dell’attività di lavoro per cui era assunto il ricorrente (affilatore che richiede il maneggio di carichi a mani).

Scarica la sentenza

Tribunale Arezzo, Sez. lavoro, Sent., 07.03.2023, n. 64

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER