… E SE I CANI ABBAIANO DISTURBANDO I VICINI?

Nessuna condanna se i cani che abbaiano disturbano solo i vicini

Corte di Cassazione, sent. n. 16677 del 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16677 del 2018 ha chiarito che il proprietario di cani, che li lascia in terrazzo durante la notte, non è passibile di condanna nel caso in cui questi abbiano tutta la notte arrecando disturbo solamente ai vicini.

Il Tribunale di primo grado aveva condannato la proprietaria dei cani ex art. 659 c.p., il quale prevede quanto segue:

“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 39 euro.

Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno confermato l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 8351 del 2015 secondo il quale:

“Il reato di cui all’art. 659, comma primo, c.p. è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone”

La donna aveva omesso di custodire adeguatamente i suoi cani solamente per una notte.

Perché si configuri la contravvenzione prevista dall’art. 659 c.p. è necessario che i rumori lamentati abbiano l’attitudine a propagarsi e a costituire una fonte di disturbo per una potenziale pluralità indeterminata di persone, anche se poi non è necessaria la dimostrazione che tutte le persone siano state effettivamente disturbate.

Il giudice di primo grado avrebbe dovuto argomentare in ordine all’intensità dei rumori ed alla situazione antropica del luogo in cui si sono verificati.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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