DOMANDA DI SEPARAZIONE PRESENTATA DAL TUTORE DEL SOGGETTO INCAPACE DI INTENDERE E VOLERE

Il tutore può presentare la domanda di separazione per un soggetto non capace di intendere e volere?

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 14669 del 6 giugno 2018

La Corte d’Appello di Venezia aveva respinto l’appello proposta da una donna avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Padova che aveva accolto la domanda di separazione giudiziale promossa nei suoi confronti dall’avvocato del marito, in qualità di tutore e legale rappresentante, dichiarato interdetto nell’anno 2004, in seguito ad un incidente stradale avvenuto un anno dopo il matrimonio.

La Corte del merito ha ritenuto che l’autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare all’avvocato del marito fosse comprensiva dell’autorizzazione a promuovere il preliminare giudizio di separazione, ed ha escluso che il tutore non potesse procedere ad attivare detto giudizio e che fosse necessaria la nomina di un curatore speciale dell’interdetto.

La sentenza è stata impugnata dalla donna in Cassazione, la quale lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto ammissibile la domanda di separazione proposta dall’avvocato del marito, nonostante questo si fosse limitato a domandare al giudice tutelare di essere autorizzato a conferire ai due avvocati mandato al fine

“di dar corso al procedimento di scioglimento del matrimonio contratto dai due coniugi”

ed il giudice si fosse limitato

“ad autorizzare quanto richiesto”.

V. anche

Inoltre la donna denuncia violazione dell’art. 85 c.c. e delle norme dalle quali si desume il divieto del tutore di assumere iniziative giudiziali come quella contemplata. Infatti il nostro ordinamento permette al soggetto incapace di agire per la tutela di alcuni suoi diritti personalissimi ma non per ottenere la separazione o il divorzio.

l’art. 85 c.c. dispone che

“Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato”

V. anche

La L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 5, ha rappresentato una prima risposta del legislatore al problema della tutela processuale dell’incapace. La norma presupponendo che il tutore non potesse rappresentare l’interdetto negli atti personalissimi, ha accomunato la posizione del malato di mente, privo di protezione, a quella dell’infermo, dichiarato incapace di intendere e volere, disponendo che quest’ultimo, debba essere rappresentato nel procedimento di divorzio da un curatore speciale.

Testualmente il comma 5 dispone

“Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sè, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace”

Tale norma è stata ritenuta applicabile da detta Corte anche nel caso in cui il soggetto interessato ad ottenere il divorzio sia il soggetto incapace, al quale è stata riconosciuta la legittimazione ad agire e a promuovere il relativo giudizio per il tramite di un curatore speciale.

Con tale sentenza si è affermato che l’interpretazione fornita dell’art. 4 è costituzionalmente obbligata per evitare che il soggetto infermo di mente sia privato dell’esercizio di un diritto di particolare rilievo e sottoposto ad una disparità di trattamento.

Nel caso di specie quindi l’avvocato era pienamente legittimato a proporre domanda di separazione in nome e per conto del proprio assistito.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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