DETENZIONE DI ANIMALI: ASSENZA DI CURE MINIME

La Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 36866 del 6 settembre 2016 ha stabilito che costituiscono maltrattamenti anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurando dolore e afflizione

Secondo la Corte di Cassazione penale, costituiscono maltrattamenti, idonei a configurare il reato di abbandono di animali, non solamente quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla loro sensibilità psico-fisica, procurandogli dolore e afflizione.

L’articolo 727 c.p. dispone che:

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Il reato in esame è integrato senz’altro dalla detenzione di animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali.

La vicenda:

Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Vicenza per il reato ex art. 727 c.p., per aver detenuto il suo cane, un pastore tedesco, in condizioni incompatibili con la sua natura e causandogli grave sofferenza, non prestandogli le cure necessarie.

La decisione della Corte di Cassazione:

La responsabilità dell’uomo veniva fondata sul fatto che il cane era tenuto in un luogo distante dall’abitazione e quindi,

“con poche occasioni di stare in compagnia”, e “in condizioni di salute precaria e sicuramente produttiva di sofferenze fisiche per l’animale, non curandosi adeguatamente dello stesso, tanto da non essersi nemmeno accorto della sua situazione fisica”.

Costante giurisprudenza afferma che:

“Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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