DANNI CAUSATI DA UN CANE RANDAGIO-PROFILI DI RESPONSABILITÀ


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Nel caso di danni causati da un cane randagio, si deve radicare la responsabilità civile all’ente o enti cui è attribuito dalla legge il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 22522 del 2019

Chi è responsabile per i danni cagionati da un cane randagio? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22522 del 2019 è intervenuta nuovamente per ribadire che la responsabilità civile per i danni arrecati dai cani randagi ricade sull’ente o sugli enti cui la legge ha attribuito il dovere di prevenire il pericolo per l’incolumità pubblica.

Nel caso di specie l’attrice aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace l’Asl, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni da questa subiti in seguito ad un sinistro causato da un cane randagio che le aveva attraversato la strada all’improvviso, danneggiandole l’autovettura.

Il Giudice di pace aveva accolto la domanda attorea, ritenendo che sia l’Asl che il Comune fossero responsabili per i danni cagionati dall’animale all’autovettura dell’attrice.

Di tale avviso era anche il Tribunale, che ha accertato che il cane fosse randagio e che sussistesse la legittimazione passiva di entrambi i convenuti; in particolare dell’Asl onerata della vigilanza sugli animali randagi e del Comune gravato del compito di predisporre l’organizzazione, la prevenzione ed il controllo sui cani vaganti.

Nel ricorrere in Cassazione l’Asl  lamenta che la sentenza impugnata abbia riconosciuto puramente e semplicemente la sua legittimazione passiva, senza tenere in considerazione che alla stessa erano affidati solamente compiti di profilassi e polizia veterinaria ma non anche il compito di controllare continuamente il territorio per verificare la presenza o meno di cani randagi.

La ricorrente sostanzialmente contesta che, secondo il quadro normativo, costituito dalla legge quadro nazionale e da quella ragionale, non vi sarebbe alcun obbligo da parte dell’Asl di controllo continuo del territorio comunale, ma solamente un obbligo specifico di intervento per la cattura dell’animale randagio a seguito della ricezione di una segnalazione.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che secondo costante orientamento giurisprudenziale

“la disciplina stabilita a livello nazionale dalla L. 14 agosto 1991, n. 281, ha determinato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la regione Campania, con la L. 24 novembre 2001, n. 16, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della Asl, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti”.

Costante giurisprudenza ha confermato altresì la solidale responsabilità del Comune con la Asl di competenza.

In ogni caso a prescindere dal caso di specie, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità è quello di

“radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi all’ente o enti cui è attribuito dalla legge il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo”.

Sulla base del principio sopra espresso la Asl si deve ritenere il soggetto individuato dalla normativa regionale quale competente a prevenire il fenomeno del randagismo.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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