COVID 19 ED AMMORTIZZATORI SOCIALI


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Decreto “Cura Italia” ed ammortizzatori sociali: le tutele per i lavoratori

Con l’entrata in vigore del c.d. Decreto “cura Italia” si sono previsti alcuni aiuti per i datori di lavoro in difficoltà.


Questi ultimi infatti, nel caso in cui nell’anno in corso sospendano o riducano la propria attività lavorativa per ragioni riconducibili all’epidemia da Covid-19, hanno la possibilità di fare domanda

“di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19 per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”.

Tale domanda deve essere presentata in ogni caso entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività ed è esente dai controlli previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 2015; inoltre tali periodi di trattamento di integrazione salariale non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dagli articoli 4, 12 e 29 del decreto menzionato.

I titolari di aziende che a far data dell’ingresso in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario,

“possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane”.

La concessione di predetto beneficio sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario in corso e può riguardare anche i lavoratori già beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie.

Infine, i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che a far data dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, hanno la possibilità di richiedere

“la concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso”.
Tale trattamento può riguardare anche i lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

L’articolo 22 del Decreto-legge “cura Italia” prevede che le Regioni e le Province autonome, per quanto concerne i datori di lavori del settore privato, per i quali non si applicano le tutele previste in merito a sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali,

“trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”.

Ai lavoratori in cassa integrazione in deroga è riconosciuta la contribuzione figurativa ed il trattamento in oggetto è riconosciuto
“nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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