COME SI RIPARTISCONO I DEBITI TRA SOCIETÀ SCISSA E BENEFICIARIA?

Il principio dell’unitarietà dell’imposta:  nel caso in cui il debito di imposta nasca da violazioni commesse prima della scissione societaria, risponde illimitatamente sia la società scissa che la società beneficiaria.

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 31306 del 2018

La Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con la sentenza n. 31306 del 2018 ha chiarito che nel caso in cui il debito di imposta nasca da violazioni commesse prima della scissione societaria, risponde illimitatamente sia la società scissa che la società beneficiaria, in forza del principio dell’unitarietà dell’imposta, dato che la normativa speciale tributaria è prevalente rispetto a quella codicistica che, per le obbligazioni civili della società scissa dispone la solidarietà di tutte le partecipanti alla scissione, nei limiti disposti dagli articoli 2506-bis, secondo comma e 2506, quater, terzo comma del codice civile.

In base all’art. 2506 c.c., che regola la scissione:

“Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività”.

Invero l’art. 2506-quater c.c. in merito agli effetti della scissione prevede che:

“La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell’articolo 2504 bis.

Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

Nel caso di specie, la CTR aveva rigettato l’appello proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della CTP che aveva a sua volta respinto il ricorso dell’appellante avverso le cartelle notificatele, quale coobbligata solidale della società scissa, per il pagamento della Tarsu.

Secondo la CTR, in base all’art. 173, commi 1, 3, 12 e 13 del D.P.R. n. 917 del 1986, doveva ritenersi che entrambe le società fossero solidalmente responsabili per le imposte, le sanzioni e gli accessori, sostenendo inoltre che tale operazione di scissione era stata posta in essere al solo fine di eludere l’obbligo di pagamento dei debiti tributari, con conseguente inopponibilità all’Ente impositore dell’eventuale clausola limitativa della solidarietà della beneficiaria per tali debiti.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondati i motivi di ricorso proposti dalle società, sottolineando come l’Agenzia delle Entrate e Riscossione avesse notificato le cartelle sia alla società debitrice che alla società coobbligata ed in ogni caso eventuali vizi riguardanti la notifica erano stati sanati, ex art. 156 c.p.c., dalla proposizione del ricorso.

L’articolo 156 c.p.c. dispone quanto segue:

“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 13059/2015 e 23342/2016 ha avuto già modo di precisare che:

“la responsabilità per i debiti fiscali relativi a periodi di imposta anteriori l’operazione di scissione parziale sia stata disciplinata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. E ciò nel senso che, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la disposizione in parola stabilisce che per i predetti debiti fiscali rispondono non solo solidalmente, ma anche illimitatamente, tutte le società partecipanti all’operazione. Il dato normativo, peraltro di inequivoco tenore testuale trova poi conferma nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, che coerentemente prevede che le società partecipanti alla scissione siano tutte illimitatamente e solidalmente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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