COLPA MEDICA: SI PRONUNCIANO LE SEZIONI UNITE PENALI

LE SEZIONI UNITE PENALI SI PRONUCIANO SULLA COLPA MEDICA E DIRIMONO IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

La Legge Gelli-Bianco è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 la Legge 8 marzo 2017, n. 24  riformando la responsabilità medica e recando

“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

La Legge Gelli-Bianco, sostituendo il decreto Balduzzi, ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medica:

–  escludendo la responsabilità penale dei medici per imperizia nel caso in cui dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità,

– e prevdendo che in  i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria saranno responsabili in sede civile per colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c. mentre le strutture sanitarie  per responsabilità contrattuale.

V. anche

Tuttavia tale normativa ha fatto immediatamente sorgere un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sua applicazione intertemporale.

Vediamolo:

-secondo la sentenza Cass. , sez. quarta penale, n. 28187/2017 la precedente disciplina era più favorevole per il sanitario, in quanto distingueva tra colpa lieve e colpa grave ed escludeva la responsabilità penale in presenza di colpa lieve nei contesti regolati da linee guida e buona pratiche accreditate dalla comunità scientifica

– mentre secondo la sentenza Cass, sez. quarta penale, n. 50078/2017 sarebbe la nuova disciplina e non la prima più favorevole al medico, in quanto vi sarebbe prevista una causa di esclusione della punibilità del medico “operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone partiche clinico-assistenziali adeguate alla specificità del caso) nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa”

Fermo il contrasto, sono state investite della seguente questione le Sezioni Unite penali:

Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

V. anche

Di qui le Sezioni Unite penali hanno risolto il contrasto giurisprudenziale mediante l’informazione provvisoria n. 31 del 21 dicembre 2017 esprimendo il seguente principio di diritto:

«L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: – a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; – b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse; – c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico»

Avv. Tania Busetto


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