CIRCOLAZIONE STRADALE ED IL SORPASSO DI UN VELOCIPEDE DA PARTE DI UN MEZZO

Il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per sé un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni causate dalle accidentalità della strada

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 31009 del 2018

Secondo il terzo comma dell’art. 148 c.d.s.:

“Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”.

Nel caso di specie, l’attrice aveva adito il Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro stradale. Nello specifico, la donna si trovava a bordo del proprio velocipede ed un mezzo pesante, rimasto non identificato, nel tentativo di superarla la aveva urtata, sbalzandola dal suo mezzo e facendole riportare gravi lesioni.

La compagnia assicurativa che gestiva il Fondo Garanzia per le vittime della strada aveva chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che l’attrice aveva percorso la strada in contromano e che si trovava in un equilibrio precario, avendo diverse borse poste sul manubrio della biciletta.

La Corte d’Appello, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, accollando all’attrice la colpa del 50% per la causazione del sinistro stradale, e condannando la compagnia assicuratrice alla refusione di un’importante somma di denaro a titolo di danno biologico permanente.

Adita la Cassazione, questa ha precisato che secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“Il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per sé un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato”.

Detto obbligo risulta maggiormente intenso nei casi in cui il conducente del velocipede o del motociclo manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli utenti della strada, così che in tali circostanze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità di alcuno.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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