…E SE C’E’ IDENTITA’ TRA VITTIMA E ASSICURATO-RESPONSABILE?

Quale danno deve essere risarcito nel caso in cui vittima e assicurato-responsabile siano la stessa persona?

Corte di Cassazione Civile, sez. III, ordinanza n. 1269 del 19 gennaio 2018

Nel diritto dell’Unione Europea rileva la qualità di vittima su quella di assicurato-responsabile, e nel caso in cui queste due qualità si concentrino nella medesima persona, prevale il diritto dell’assicurato ad ottenere il risarcimento del danno.

Ciò è quanto disposto dall’ordinanza n. 1269/18 della Corte di Cassazione Civile.

La questione origina da un sinistro causato dal fratello del proprietario dell’autoveicolo, anche egli a bordo, rimasto ucciso nell’incidente. Il proprietario del veicolo aveva autorizzato il fratello a guidare, sebbene fosse a conoscenza che quest’ultimo fosse in stato di ebrezza e privo di patente.

La madre e i fratelli dell’assicurato agirono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno dalla società assicuratrice.

Quest’ultima ha esercitato nei confronti della moglie e del figlio deceduto, l’azione di rivalsa ex art. 18 legge n. 990/1969, sostenendo che la polizza assicurativa non coprisse i sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida, ovvero in stato di ebrezza.

Le richieste della compagnia assicuratrice sono state accolte nei primi due gradi di giudizio. Gli eredi hanno proposto ricorso in Cassazione, domandando una lettura conforme a quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea dell’azione di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato.

Con il primo motivo, i ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata per non aver tenuto conto delle regole contenute nella Direttiva 84/5/CEE e 90/232/CEE, inserite in un secondo momento nella direttiva 2009/103/CE, le quali escluderebbero che, alla persona trasportata e vittima di un sinistro stradale, venga negato il risarcimento del danno per il solo fatto di essere proprietaria del mezzo, anche nel caso in cui fosse stata consapevole che il conducente era in stato di ebrezza e senza patente.

La Corte di Giustizia ha sottolineato come l’unica distinzione riconosciuta dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli, sia quella tra conducente e passeggero, nel senso che, ad esclusione del conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano i proprietari del mezzo, devono avere una copertura assicurative.

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Quindi, il soggetto assicurato per la guida del mezzo, contemporaneamente passeggero dello stesso al momento del sinistro, si trova in una situazione assimilabile a quella di qualsiasi altro passeggero e tale situazione deve essere posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente.

Il Diritto dell’Unione Europea non nega all’assicuratore di avvalersi delle disposizioni legali o di clausole contrattuali al fine di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal mezzo assicurato.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia ha precisato che le disposizioni contenute nelle Direttive del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE e 14 maggio 1990, 90/232/CEE, devono essere interpretate nel senso che esse: “ostano ad una normativa nazionale la quale produca l’effetto di escludere in modo automatico l’obbligo dell’assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell’incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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