CASSAZIONE: LA TASSA DI REGISTRO VA PAGATA ANCHE SE L’EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA VIENE SOSPESA

IIn caso di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, viene meno l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro?

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza n. 12480/2018

I fatti di causa trae le sue origini da un’impugnazione contro una cartella di pagamento, in materia di imposta di registro.

La vicenda giunge in Cassazione ed il ricorrente in questo caso è l’Agenzia delle Entrate che deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 DPR n. 131/1986 e dell’art. 13 comma 2° d.Lgs n. 471/1997, in relazione all’art. 360 n. 3, giacché la CTR avrebbe erroneamente affermato che, una volta ottenuta dal contribuente la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sarebbe venuto meno anche l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro, delle sanzioni e degli interessi.

Gli Ermellini accolgono il ricorso basando la loro decisione su queste considerazioni:

“che in tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato – è soggetta a tassazione, sicché l’Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all’atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. Né l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento (Sez. 6-5, n. 12736 del 05/06/2014)”

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La Cassazione precisa:

“che il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione (ancorché seguito dalla completa riforma in senso favorevole al contribuente) non è idoneo ad incidere sul predetto avviso di liquidazione, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, con salvaguardia dell’eventuale diritto al rimborso spettante al contribuente, non ricollegandosi il presupposto del tributo all’efficacia esecutiva della sentenza ma, per l’appunto, all’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione”

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La questione gira attorno all’art.37 DPR n.1131/1986, sulla cui legittimità si è pronunciata più volte la Corte Costituzionale, ai sensi del quale:

“gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.

Avv. Tania Busetto


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