CASSA FORENSE: SULLA PRESCRIZIONE E SULLA DOMANDA DI CONDONO

La Corte di  Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 26820/2018 ha affrontato due interessanti questioni: la rilevabilità d’ufficio della prescrizione dei contributi non versati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e  l’idoneita della domanda di condono a valere come atto di riconoscimento di debito

I fatti di causa

La Corte d’appello di Salerno,  ha rigettato e l’appello principale proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e quello incidentale proposto dall’avvocato, avverso la sentenza del Tribunale che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta dallo stesso avvocato alla cartella con la quale la Cassa aveva preteso il pagamento della somma di Euro 5.168,82 per differenze sui contributi relativi agli anni 1997,1999 e 2002.
La Corte territoriale confermava l’assunto del  giudice di primo grado che considerava illegittima la pretesa contributiva relativa agli anni 1997 e 1999 per intervenuto pagamento, ma riteneva invece dovuta la contribuzione relativa all’anno 2002, in quanto in relazione a quest’annualità non era maturata la prescrizione posto che la dichiarazione dei redditi era stata presentata nell’agosto del 2008 e la cartella era stata notificata il 22 luglio 2008: in pratica la prescrizione non si era determinata in quanto il dies a quo del calcolo del relativo termine doveva ravvisarsi nella data di comunicazione alla Cassa della dichiarazione obbligatoria sui redditi.

La decisione della Corte

Si giunge in Cassazione dove viene affrontata innanzi tutto la questione della  prescrizione.

In particolar modo la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deduce la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione (art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.) in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la censura della sentenza di primo grado formulata dalla Cassa era estranea alla questione della prescrizione posta dalla sentenza impugnata a base della decisione.

A riguardo gli Ermellini richiamano la pronuncia n. 21830 del 15 ottobre 2014 con cui la stessa Corte aveva affermato che

“nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi-, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio.”

Pertanto, una volta devoluta in grado d’appello la questione relativa alla persistenza dell’obbligo contributivo relativo all’anno 1997, non essendo il medesimo obbligo stato estinto per pagamento, non può ritenersi violato il principio devolutivo nell’ipotesi in cui il giudice d’appello ne accerti l’avvenuta prescrizione.

Con altro motivo si deduce la violazione dell’art. 2944 cod. civ. , in relazione all’art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1998, per aver negato alla idoneità della domanda di condono a valere come atto interruttivo della prescrizione del credito contributivo.

Vedi anche

La Corte rigetta anche questo motivo in quanto in materia di possibili effetti ricognitivi del debito derivanti dalla presentazione della domanda di condono previdenziale, già con la pronuncia n. 3320 del 2018 era stato affermato che

“con la domanda di condono previdenziale non si pone in essere un atto di riconoscimento del debito ma, venendo ad innescarsi una procedura di recupero dei contributi, si tratta soltanto di una «procedura già iniziata» che rende applicabile, se ricadente nel discrimine temporale del 31 dicembre 1995, il previgente termine decennale di prescrizione” .

Non solo, prosegue la Corte osservando che

“del pari costituisce principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”

L’indagine e l’apprezzamento di una dichiarazione come riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Per altro bisogna rammentare che il riconoscimento, sempre agli effetti dell’art. 2944 c.c., pur non richiedendo formule speciali, deve tuttavia consistere in una ricognizione di debito chiara e specifica del diritto altrui, univoca e incompatibile con la volontà di non riconoscere il debito stesso.

Avv. Tania Busetto


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