IN CASO DI NUOVA CONVIVENZA, L’EX NON DEVE PIU’ L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Stop all’assegno dovuto all’ex dal momento in cui si instaura una nuova convivenza

Il giudice deve accertare il momento in cui ha avuto inizio la coabitazione della ex con il nuovo partner

Addio all’assegno di divorzio, ma solamente da quando il beneficiario ha instaurato una nuova convivenza stabile e duratura.

Dovrà essere il giudice, nel valutare il venir meno dell’esborso, a dover accertare il momento esatto in cui si è instaurata la nuova convivenza.

Ciò è quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 2732/2018. In occasione di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’Appello aveva riformato la pronuncia di primo grado escludendo che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno facesse venire meno il diritto all’assegno stesso.

In Cassazione, ricorrono entrambi, sia l’ex marito che l’ex moglie, e gli Ermellini ritengono che ambedue le pretese meritino accoglimento.

Per consolidata giurisprudenza, la scelta dell’ex di instaurare una convivenza more uxorio stabile e duratura fa venire meno il diritto all’assegno di divorzio, indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente.

L’ex moglie aveva ammesso, nel corso del giudizio d’Appello, la sua convivenza more uxorio. Tuttavia, innanzi alla Cassazione, la donna aveva sottolineato come la predetta convivenza esisteva già durante la procedura di divorzio e, quindi il marito avrebbe dovuto proporre la questione in tale ambito.

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Per avvalorare le sue affermazioni, la controricorrente richiama il verbale presidenziale nel quale l’ex si era limitato a prescindere che esisteva una relazione della moglie con altra persona.

Secondo i giudici la sussistenza di una relazione è indubbiamente una cosa differente dalla convivenza more uxorio ed è possibile che tale rapporto si sia trasformato, successivamente alla pronuncia di divorzio, in una vera convivenza.

Il provvedimento impugnato dovrà essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello che, fermo il principio per cui la convivenza more uxorio stabile e duratura dell’ex coniuge esclude il suo diritto all’assegno, ferma altresì la sussistenza di tale convivenza, dovrà accertare il momento in cui questa si è costituita.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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