CASELLA PEC PIENA?

Nel caso della casella PEC piena, è stato escluso che tale situazione configuri un impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13532 del 2019

La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza dichiarativa della legittimità del licenziamento allo stesso intimato dalla società per cui prestava il proprio lavoro.

Il giudice del reclamo, premesso che la comunicazione dell’ordinanza ex art. 1, comma 49 della L. n. 92 del 29 giugno 2012, non era stata consegnata all’indirizzo PEC del legale del ricorrente per “casella piena” e nemmeno al domiciliatario, per causa imputabile al destinatario, rilevato che si era proceduto alla comunicazione mediante deposito in cancelleria ex art. 16, comma 6, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, ha escluso l’obbligo di comunicazione all’indirizzo PEC dell’altro procuratore domiciliatario dell’attore.

Nel ricorrere in Cassazione si lamenta che l’ufficio non aveva, in occasione della costituzione dell’attore, provveduto a censire nella piattaforma anche l’altro procuratore, secondo una scelta del tutto arbitraria dell’ufficio di cancelleria e che in caso di impossibilità di trasmettere una comunicazione a mezzo PEC, si sarebbe dovuto ricercare un metodo di notifica alternativo, inviando la comunicazione anche all’altro procuratore domiciliatario munito di PEC.

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso, rammentando che, secondo l’articolo 16 del D.L. n. 179 del 2012, convertito nella L. n. 221 del 2012:

“Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

La norma prosegue precisando che:

“Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’art. 136 c.p.c., comma 3, e gli artt. 137 c.p.c. e segg… “.

Da quanto appena esposto si evince che con l’entrata in vigore della normativa sopra richiamata, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vengono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare lo strumento della Posta elettronica certificata

“per cause imputabili al destinatario”,

le comunicazioni e le notificazioni devono essere effettuate

“mediante deposito in cancelleria”.

Deve rammentarsi che secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“la notifica a mezzo PEC L. n. 53, ex art. 3 bis di un atto del processo, formato fin dall’inizio in forma di documento informatico ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del notificante essere rimessa alla discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione la prova del caso fortuito”.

Per quanto concerne il caso della casella PEC piena, è stato escluso che tale situazione configuri un impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto.

Sul piano processuale le conseguenze connesse all’esito negativo della consegna dell’atto inviato tramite posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario concernono l’inammissibilità, per tardività, dell’opposizione, ex art. 1, comma 51 della L. n. 92 del 2012, proposta avverso l’ordinanza che aveva rigettato l’impugnativa di licenziamento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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