CACCIA – DISTANZA DALLE ABITAZIONI


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Risponde del reato di accensione ed esplosioni pericolose il cacciatore che spara a meno di 150 metri dalle abitazioni

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 38470 del 2019

L’articolo 703 del codice penale disciplina il reato di accensioni ed esplosioni pericolose e, nello specifico dispone che:

“Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a 103 euro.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”.


Nel caso di specie il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato di  cui agli artt. 81 e 703 c.p., nonché 30, comma 1, lett. i) delle legge 11 febbraio 1992, n. 157, per aver esercitato attività venatoria in un luogo distante meno di 150 metri dalle abitazioni.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione, ha dichiarato inammissibile il ricorso osservando che in base al provvedimento impugnato sussisteva comunque la responsabilità penale a carico del ricorrente, ancorché in giudizio fosse stato allegato l’esercizio di un’attività autorizzata di caccia nei termini previsti e consentiti dalla legge regionale.


Quanto all’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 703 c.p.

“per via pubblica deve intendersi ogni strada che sia aperta al pubblico passaggio, comprese le vie di comunicazione tra fondi, se possono essere liberamente percorse”.

Al riguardo, risulta accertato che la strada ove era avvenuto l’episodio contestato era aperta al pubblico transito e censita nello stradario comunale, ed ancorché non asfaltata ed in zona agreste fungeva da collegamento tra altre strade parallele di maggiori traffico.

“Una strada rientra infatti nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato jureservitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una collettività territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico”.


Inoltre, secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“la violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose, sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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