Bollo auto e prescrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 593/2017 ha confermato che nel caso di omesso pagamento del bollo auto, la cartella di pagamento deve essere notificata entro tre anni dalla notifica dell’accertamento, altrimenti il tributo sarà considerato prescritto.

Cosa succede se non pago il bollo dell’auto?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 593/2017, ha confermato che, nel caso di omesso pagamento del bollo auto, la cartella di pagamento deve essere notificata entro tre anni dalla notifica dell’accertamento. In caso contrario, il tributo sarà considerato prescritto.

Il termine di tre anni decorre dal primo gennaio dell’anno seguente a quello in cui doveva avvenire il pagamento, pertanto il tributo si prescrive, in mancanza di atti introduttivi, il 31 dicembre del terzo anno successivo.

Nel caso in cui, invece, sia stato notificato un avviso di accertamento, il termine di prescrizione inizierà a decorrere per altri tre anni. Entro quest’arco temporale dovrà essere notificata la cartella di pagamento, altrimenti il pagamento del tributo non potrà più essere richiesto.

L’ufficio regionale, pertanto, ha l’onere di inviare l’avviso di accertamento nel termine di tra anni a partire dal primo gennaio dell’anno seguente a quello in cui il tributo doveva essere pagato. Ad esempio: se il bollo auto scade nel 2012, il termine di prescrizione inizierà a decorrere dal primo gennaio 2013. Il tributo, pertanto, si prescriverà nel 2015.

A seguito dell’accertamento, se il debitore non para, l’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà notificargli la cartella di pagamento entro tre anni dall’accertamento. Solo nel caso di notifica oltre il suddetto termine, il tributo sarà considerato prescritto.

Dott.ssa Benedetta Cacace