BLOG E TESTATA EDITORIALE TELEMATICA

Il blog può essere equiparato ad una testata editoriale telematica?

Il TAR Lazione, sez. III, con la sentenza n. 9841 del 20 settembre 2017 ha stabilito che il blog non è equiparabile alla testata editoriale telematica

Per poter distinguere una testata giornalistica telematica dalle altre forme di manifestazione del pensiero presenti in rete, come i forum, i blog, ecc., bisogna aver riguardo ad alcuni parametri di tipo ontologico o strutturale e ad altri di tipo teleologico.

Il blog non è comparabile alla testata giornalistica telematica, essendo carente il carattere qualificante della periodicità.

La terza sezione del TAR Lazio con la sent. n. 9841 del 20/09/2017 nel giudicare in merito un ricorso del Codacons contro il Corecom Lazio, Agcom e Roma Capitale affronta la tematica riguardante la natura giuridica del blog, oggetto di precedenti contenziosi innanzi alla giurisdizione civile e penale, dove spesso si è cercato di assimilare il blog alla testata telematica editoriale.

Anche il Codacons sostiene tale tesi, denunziando la violazione dell’art. 3bis del d.lgs. n. 63/2012, di cui afferma l’applicabilità anche ai blog, con richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale norma alla luce degli art. 3, 11 e 117 Cost., nonché la violazione dei principi comunitari di eguaglianza e di non discriminazione.

Il TAR Lazio invece respinge il ricorso dell’associazione e nega l’equiparazione dei blog alle testate telematiche. Infatti, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, per distinguere tra una testata giornalistica telematica ed altre forme di manifestazione del pensiero presenti in rete, occorre avere riguardo ad alcuni parametri di tipo ontologico e teleologico.

La Corte di Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 12536 del 25 febbraio 2016 ha stabilito che la struttura è costituita dalla testata, elemento identificativo e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni, mentre la finalità si sostanzia nella raccolta, nell’analisi e nel commento delle notizie.

La giurisprudenza qualifica il blog come una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente differenti argomenti ordinari cronologicamente.

Nel caso in esame è possibile ravvisare nel sito in questione il requisito del carattere teleologico, dato che, dalla documentazione in atti, emerge la finalità di divulgare e scambiare informazioni e commenti sulle condizioni sociali su cui versa la citta di Roma. D’altro canto non è possibile individuare il requisito strutturale legato alla periodicità delle pubblicazioni.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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