BANCHE: IL CLIENTE DEVE ESSERE AVVISATO DELLA REVOCA DEL BANCOMAT

La Banca deve avvisare il cliente prima di revocare la carta di debito?

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 15500 del 2018

La vicenda giudiziaria:

I fatti di causa traggono origine dalla revoca di un bancomat da parte dell’istituto di credito senza aver previamente comunicato nulla al correntista interessato.

Di qui le sue doglianze, lamentava  il comportamento illegittimo della banca, la quale, così facendo gli avrebbe procurato una lesione del diritto all’immagine commerciale e personale; per tale motivo richiedeva la rettifica della segnalazione e la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale Veneto aveva constatato che l’uomo era stato

“titolare di un conto corrente non affidato, e la Banca, in data 4 dicembre 2012, aveva provveduto ad estinguere il conto corrente e a revocare la carta di debito intestata a Tizio, a fronte del fatto che a partire da luglio 2011, pur in assenza di qualsiasi movimentazione del conto da parte del correntista, il conto stesso è risultato sempre in passivo, in ragione del progressivo maturare a debito sia del canone per l’uso della parta di debito che di interessi e spese”.

V. anche

Il Tribunale aveva motivato la propria decisione statuendo che

“la legge non prevede alcun obbligo di preavviso al correntista della revoca della carta di debito da parte dell’emittente”.

Il correntista ricorre in Cassazione e denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al d.m. n. 458/2001 e al Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002.

La decisione della Corte:

Secondo gli Ermellini il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La norma dell’art. 10 bis l. n. 386/1990 prescrive l’inserimento dei dati riguardanti le carte di pagamento

“per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo”; quella dell’art. 7 d.m.giustizia n. 458/2001 dispone, che “i dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell’utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata l’autorizzazione all’utilizzo”.

Infine, quella dell’art. 8 del Regolamento della Banca d’Italia prevede che

“gli emittenti carte di credit che revocano dall’utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell’archivio…”.

Secondo l’attuale orientamento della Corte di Cassazione, le norme che prevedono obblighi comportamentali risultano destinate a produrre solamente dei doveri di ordine risarcitorio, senza incidere sulla validità degli atti posti in essere in violazione delle stesse.

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Quindi, la revoca della carta di debito, per essere efficacemente iscritta in Centrale, deve rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso dal patto che sono previste nel nostro ordinamento.

Nel nostro ordinamento il recesso per essere in grado di produrre effetti, deve essere comunicato alla controparte contrattuale, secondo quanto disposto dall’art. 1334 c.c.

Nel caso in esame l’intermediario non aveva comunicato al correntista la dichiarazione del proprio recesso dal rapporto di cui alla carta di debito.

Pertanto ne consegue l’inefficacia della revoca e della correlata segnalazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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