AUTOVELOX E VERIFICHE PERIODICHE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO


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La Cassazione Civile, Sez. VI – 2, con Ordinanza del 18.06.2020, n. 11869 si è nuovamente pronunciata in tema di sanzioni stradali sollevate per rilevamento della velocità superiore ai limiti consentiti tramite apparecchiatura Autovelox

In sostanza nel caso al vaglio degli Ermellini una società  ha proposto opposizione nei confronti del verbale con cui le veniva contestata la contravvenzione all’art. 142 C.d.S. per superamento dei limiti di velocità ed irrogata la relativa sanzione amministrativa.

Il Giudice di pace accoglieva il ricorso annullando il verbale e compensando le spese di giudizio, ma il ricorrente proponeva  gravame in via principale sulla statuizione relativa alle spese, mentre la Prefettura proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della decisione impugnata e la conferma del verbale di contravvenzione.

Il Tribunale accoglieva il gravame della Prefettura ritenendo insussistente un onere probatorio a carico dell’amministrazione relativo alla perdurante funzionalità delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità, come invece inteso dal giudice di prime cure.

Di qui si giungeva in Cassazione.

La decisione

Innanzitutto il giudice d’appello riteneva sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante l’omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell’autovelox, sul presupposto che non era onere dell’Amministrazione provare il perdurante funzionamento dell’apparecchiatura e non aveva considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015 ha dichiarato

“l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura;

– a seguito di tale pronuncia di incostituzionalità, questa Suprema Corte ha statuito che l’onere di provare che l’apparecchiatura atta all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poichè concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. 5122/2011; id. 1921/2019).

– tale onere va inteso nel senso che l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico;”

La sentenza impugnata veniva quindi cassata con rinvio al Tribunale.

Avv. Tania Busettoa

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