ATTEGGIAMENTI VIOLENTI DA PARTE DI UNO DEI DUE GENITORI


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La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la pronuncia n. 6209 del 2020 è intervenuta per chiarire che nel caso in cui uno dei due genitori ponga in essere atteggiamenti violenti nei confronti del figlio, l’altro deve impedire tali comportamenti lesivi.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado di condanna dell’imputato per non aver impedito, nella qualità di esercente la potestà genitoriale, i delitti di maltrattamento e lesioni gravissime, provocate dalla madre convivente ai danni del figlio di entrambi.

L’imputato aveva addotto a sua difesa di non essere consapevole delle condotte violente tenute dalla sua compagna nei confronti del minore e di esserne venuto a conoscenza solamente nei giorni precedenti all’arresto della donna, tant’è che inizialmente nemmeno al pronto soccorso si erano resi conto della natura traumatica delle lesioni riportate dal figlio.

Gli Ermellini, intervenuti sulla vicenda hanno dichiarato infondato il ricorso rammentando come l’articolo 147 c.c.

“impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli e si configura per il genitore esercente la potestà sui figli minori una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’integrità psico-fisica dei medesimi”.


La Corte di Cassazione con diverse pronunce in tema di abusi di carattere sessuale effettuati sui minori da un genitore ha chiarito che la posizione di garanzia degli esercenti la potestà obbliga il genitore ad impedire che l’altro coniuge compia atti di violenza sessuale ai danni dei figli, quando ne sia venuto a conoscenza, provvedendo alla denuncia del coniuge abusante.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato si è precisato con la pronuncia n. 28701 del 2010 che

“la responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, al presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità”.


Applicando i principi sopra espressi al caso di specie si deve osservare che le condizioni di salute del minore, al momento dell’intervento dei sanitari, erano gravissime, avendo questo riportato diverse fratture e vertendo in una condizione di generale malnutrizione; per tale motivo è coerente che dalla posizione di garanzia dell’imputato ne consegua l’obbligo di impedire eventi lesivi dell’integrità psico-fisica del minore, la cui violazione equivale alla produzione dell’evento ex art. 40 cpv. c.p.

Avv. Tania Busetto

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