Articolo 544-ter codice penale: il reato di maltrattamento di animali

Maltrattare gli animali costituisce reato ed è punibile con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Norma di riferimento:

L’articolo 544-ter del codice penale, disciplina il reato di maltrattamento di animali, e punisce “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche” con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

A seguito dell’entrata in vigore della l. n. 189/2004, oggetto di modifiche ad opera della successiva l. n. 201/2010 che ha inasprito le pene, la fattispecie in esame si occupa del medesimo delitto precedentemente disciplinato dall’articolo 727 c.p., oggi rubricato “abbandono di animali”, uscendo però dall’ambito della contravvenzione per diventare reato vero e proprio. Il secondo comma dell’articolo 544-ter c.p. punisce il c.d. reato di doping a danno di animali, con l’intenzione di combattere il fenomeno legato alle scommesse clandestine e alle competizioni tra animali, disponendo che le pene previste dal primo comma, si applicano a “chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”.

Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, per integrare tale reato, non occorre necessariamente procurare delle lesioni fisiche all’animale, ma è sufficiente anche la mera sofferenza procurata ad esso, in quanto la norma mira a tutelare gli animali in quanto esseri viventi in grado di percepire il dolore, anche nel caso di lesioni comportamentali e ambientali.

Il delitto in esame si configura come un reato a dolo specifico, se la condotta lesiva all’integrità della vita dell’animale sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico se tenuta, senza crudeltà, come stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 24734/2010. Perché si configuri maltrattamento è sufficiente lasciarlo soffrire, negandogli le cure e l’affetto, attraverso condotte omissive, consapevoli di tali inflizioni, e non è necessaria l’azione materiale. Se a seguito dei maltrattamenti interviene la morte colposa dell’animale, il soggetto è punito con un aumento della pena della metà; mentre se la morte dell’animale è voluta dal soggetto agente, si configura il reato di uccisione di animali, disciplinato dall’articolo 544-bis c.p.

Dott.ssa Benedetta Cacace