ANCORA SULLA RESPONSABILITÀ MEDICA IN CASO DI INTERVENTO DI URGENZA

La mancata informazione al paziente può essere equiparata all’errata esecuzione della prestazione chirurgica?

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 31234 del 2018

Nel caso l’intervento chirurgico d’urgenza abbia un esito differente da quello previsto, il paziente, non debitamente informato, ha la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni?

Nel caso di specie, l’attore aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale, i sanitari e la casa di cura per ottenere il risarcimento dei danni patiti in seguito alla mancata informazioni riguardante l’intervento di asportazione totale della laringe.

A seguito di una diagnosi di cancro alla laringe, l’attore aveva subito un primo intervento chirurgico, tuttavia in seguito all’insorgenza di alcune complicanze ne erano seguiti altri tre, l’ultimo dei quali aveva comportato una laringectomia totale, anche se inizialmente era stato portato in sala operatoria per una semplice revisione della ferita.

La struttura ospedaliera, nel costituirsi in giudizio aveva specificato che l’intervento di laringectomia totale era stato eseguito in via di urgenza e che in merito al consenso informato, il paziente era stato oralmente edotto degli effetti dell’operazione.

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato le doglianze attoree, mentre la Corte d’Appello accoglieva il ricorso presentato dagli eredi del paziente oramai deceduto, dichiarando la responsabilità dei sanitari per violazione degli obblighi riguardanti la corretta formazione del consenso informato.

La domanda che ci si pone è la seguente: il danno per il mancato consenso informato all’intervento chirurgico deve essere equiparato all’errata esecuzione dell’intervento, in quanto il paziente non avrebbe prestato il consenso all’asportazione della laringe?

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ribadito che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale:

“la mancanza di consenso assume rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se considerato, a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente. Tale diritto, distinto da quello alla salute, rappresenta una doverosa forma di rispetto per la libertà dell’individuo, nonché uno strumento relazionale volto al perseguimento e alla tutela del suo interesse ed una compiuta informazione”.

Tale diritto si sostanzia nell’indicazione delle prevedibili conseguenze del trattamento sanitario, del possibile concretizzarsi di un aggravamento delle condizioni di salute e dell’eventuale impegnatività del percorso post-operatorio.

Ne consegue che ad una corretta informazione del paziente deriva: il diritto di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento; la facoltà di acquisire ulteriori pareri sanitari; la facoltà di rivolgersi ad altro sanitario/struttura che offrano maggiori garanzie; il diritto di rifiutare l’intervento o la terapia; la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell’intervento nel caso in cui queste risultino gravose.

Alla luce di quanto sopra esposto, sono enucleabili le seguenti ipotesi di danni risarcibili per mancanza di adeguato consenso informato:

  1. Intervento errato che il paziente avrebbe in ogni caso accettato anche nel caso di mancata od insufficiente informazione;
  2. Intervento errato che il paziente avrebbe rifiutato;
  3. Intervento correttamente eseguito che il paziente avrebbe accettato;
  4. Intervento correttamente eseguito che il paziente avrebbe rifiutato se fosse stato edotto.

Il caso di specie rientra nell’ultimo punto, esistendo in astratto un danno risarcibile connesso alle conseguenze inaspettate dell’intervento chirurgico, tali perché la condotta dei medici non è stata preceduta da una adeguata informazione.

La Corte di Cassazione, con diverse sentenze ha affermato che:

“Il paziente vanta la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e fisiologiche che orientano le sue determinazioni volitive”.

Tuttavia nel caso di specie una tale domanda di danno non era in alcun modo stata formulata nell’atto di citazione, essendosi l’attore limitato solamente a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea assoluta, relativa e permanente, il danno morale e quello alla capacità lavorativa.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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