ANCHE SE IL MEDICO NON SI ATTIENE ALLE LINEE GUIDA LA SUA RESPONSABILITÀ PUÒ ESSERE ESCLUSA

Non è responsabile il medico per la morte del paziente, anche se la sua condotta non è in linea con la buona pratica, se le condizioni cliniche erano già compromesse

Corte di Cassazione, sezione feriale penale, sentenza n. 43794 del 2018

Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano assolto un sanitario dal delitto di cui agli artt. 40 e 589 del c.p., per aver ricevuto un paziente che presentava dolori al petto e che nell’arco di pochi minuti era deceduto.

Nello specifico la vittima era giunta presso la guardia medica lamentando dolori al torace o comunque una sintomatologia coerente con un possibile prossimo infarto. Nei due gradi di giudizio era emerso che l’uomo era affetto da gravi problemi cardiaci e che anche se l’imputato non aveva seguito le linee guida, non avendo posto in essere né gli esami diagnostici del caso né somministrato al paziente i farmaci del caso, non poteva essere ritenuto responsabile dell’arresto cardiaco e della conseguente morte del paziente in quanto tale evento doveva essere ricollegato ai suoi precedenti problemi cardiaci.

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Gli Ermellini, investiti della questione, nel rigettare il ricorso degli eredi della vittima e sposando le conclusioni dei primi due gradi di giudizio, hanno chiarito che:

“La Corte territoriale valorizzando il percorso scientifico dei periti nominati dal tribunale, valutata la grave situazione cardiologica in cui si trovava all’epoca la vittima nonché l’esito dell’esame autoptico, il quale aveva evidenziato un’ipertrofia eccentrica cardiaca, ha correttamente proceduto ad escludere la responsabilità del predetto imputato, ritenendo che la condotta del sanitario benché non conforme alla buona pratica non aveva avuto un ruolo causale nel determinismo dell’evento morte e che alla luce del quadro clinico si sarebbe, comunque, verificato oltre ogni ragionevole dubbio”.

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Con la sentenza in commento viene ribadito che tutte le contestate omissioni o negligenze imputate al sanitario o non si erano verificate ovvero non avevano avuto alcuna incidenza causale concreta sulla morte del paziente.

In particolare deve rilevarsi che il profilo riguardante gli asseriti errori valutativi della corte territoriale quanto all’omessa effettuazione di una defibrillazione ovvero di una corretta defibrillazione da parte del medico appare privo di ragione, in quanto gli eventi ischemici miocardici si distinguono in defibrillabili e non, con la logica conseguenza che la contestazione della mancata effettuazione non assume carattere decisivo, potendo l’esito infausto essersi verificato a prescindere in quanto

“le gravi condizioni del paziente anche ove vi fosse trattato di un evento aritmico defibrillabile non avrebbero consentito una risposta ed un ripristino di una attività elettrica efficace”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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