ALCUNI ASPETTI DELLA CESSIONE DEL CALCIATORE

Cessione del contratto per la società che cede un calciatore

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 345 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha chiarito che una società che cede un calciatore ad altra società compie una cessione del contratto.

La controversia in questione era sorta per il recupero a tassazione di minusvalenze ed ammortamenti nascenti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

Nello specifico, l’Ente di riscossione, con quattro avvisi di accertamento, aveva effettuato nei confronti di un noto club calcistico del nord Italia, due recuperi ai fini Ires ed Irap.

Il primo aveva ad oggetto l’indeducibilità di minusvalenze riguardanti la cessione di contratti aventi ad oggetto i diritti alle prestazioni sportive di calciatori, sul rilievo che trattandosi di cessioni avvenute in mancanza di un corrispettivo non poteva applicarsi il primo comma dell’art. 101 T.U.I.R., secondo il quale le minusvalenze di beni relativi all’impresa sono deducibili solamente ove realizzate con cessione a titolo oneroso.

Il secondo invece, era stato emanato al fine di recuperare a tassazione quote di ammortamento indebitamente detratte con riferimento alla cessazione dei contratti di prestazione sportiva di alcuni calciatori con accordo di compartecipazione al 50%.

Nel ricorrere in Cassazione l’amministrazione contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1406 c.c. e dell’art. 5 della L. n. 91 del 1981, in combinato disposto con l’art. 101 T.U.I.R., in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenere che la cessione senza alcun corrispettivo, di un contratto, avente ad oggetto prestazioni sportive, fosse un atto a titolo oneroso e non gratuito in quanto ad essa sarebbero conseguito per il cessionario un vantaggio, rappresentato dall’acquisizione di un giocatore, con relativo sacrificio, costituito dal pagamento dell’ingaggio del professionista.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno accolto il ricorso ritenendo che

“in base all’art. 101 T.U.I.R., comma 1, le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nell’art. 85 T.U.I.R., comma 1, e nell’art. 87 T.U.I.R., determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’art. 86 T.U.I.R., comma 1, lett. a, b e c, e dell’art. 86 T.U.I.R., comma 2”.

Secondo il primo comma lett. a) dell’art. 86 del T.U.I.R. prevede che le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, differenti da quelli indicati nel primo comma dell’art. 85 T.U.I.R., concorrono a formare il reddito nel caso in cui siano realizzate con cessione a titolo oneroso.

Da quanto appena enunciato se ne ricava che le minusvalenze dei beni riguardanti l’impresa sono deducibili nel caso in cui siano realizzate con una cessione a titolo oneroso.

La domanda che ci si pone è se il diritto di una società sportiva a godere della prestazione professionale di un calciatore rientri o meno tra i beni relativi all’impresa ex art. 101 T.U.I.R., comma 1, e se sì se la cessione da una società ad un’altra, nel caso in cui avvenga senza alcun corrispettivo, sia qualificabile come a titolo gratuito o in forza dell’assunzione da parte della cessionaria dell’obbligo di pagare il compenso del ceduto, sia da intendere a titolo oneroso.

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 5285 dell’11 dicembre 2012, ha chiarito che:

“si realizza una cessione del contratto, per l’esattezza la cessione del diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta verso corrispettivo, diritto da qualificare come bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa”.

Gli Ermellini hanno evidenziato che:

“Il fatto che la società cessionaria subentri nell’intera posizione del cedente rappresenta ulteriore argomento in favore della ricorrenza di un trasferimento fiscalmente rilevante nei termini prospettati dalla parte ricorrente, il diritto alla prestazione divenendo esclusivamente una utilità acquisita al patrimonio della nuova società”.

Quindi, il diritto trasferito dal cedente al cessionario tramite la cessione del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive di un calciatore, deve considerarsi un bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa e perciò idoneo ad essere trasferito e a generare minusvalenze.

Chiarita la prima questione dobbiamo concentrarci sulla seconda, ossia, nel caso in cui la cessione del contratto da una società all’altra, avvenga senza la corresponsione di un corrispettivo, sia qualificabile come a titolo gratuito o a titolo oneroso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha chiarito che:

“Il fatto che da una cessione possa derivare un costo per il cessionario non comporta assolutamente che l’atto divenga a titolo oneroso, rilevando non la conseguenza indiretta del trasferimento, ma la sua giustificazione causale, intesa in concreto, vale a dire l’interesse del cedente a privarsi del suo diritto esclusivo a godere delle prestazioni sportive del calciatore senza ricevere nulla in cambio”.

Come specificato con la sentenza n. 5244 del 2004

“la cessione di un contratto è essa stessa un contratto che prescinde dalla natura onerosa o gratuita di quello ceduto, rispetto al quale ha un propria autonomia”.

Quindi non è corretto desumere il carattere oneroso della cessione dal fatto che il rapporto ceduto sia oneroso.

La cessione da una società all’altra di un contratto avente ad oggetto la prestazione professionale di un calciatore senza il pagamento di un corrispettivo è a titolo gratuito, non rilevando il fatto che la parte cessionaria dovrà corrispondere al giocatore ceduto il compenso spettantegli.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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