ALCUNE INTERESSANTI PRONUNCE SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI


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Alcuni casi giurisprudenziali riguardanti il mantenimento dei figli

La tematica del mantenimento dei figli delle coppie separate, divorziate o che comunque non vivono più assieme è sempre stato materiale di lavoro dei Giudici, chiamati a pronunciarsi sulla materia a tutto tondo.

Vediamo alcune delle recenti questioni giurisprudenziali su cui si sono pronunciati.

 

Se i genitori separati hanno redditi equivalenti, come vanno ripartite le spese dei figli?

Sull’argomento di recente si è espressa la Cassazione, sesta sezione civile, con la ordinanza n. 07134 del 2020, che ha statuito che in caso di redditi equivalenti, i genitori hanno l’onere di mantenere il figlio in equal misura.

La vicenda giudiziale

Nel caso di specie la madre di una bambina aveva convenuto in giudizio il partner con cui aveva concepito la minore, chiedendo al Tribunale di primo grado di imporre al convenuto il pagamento di un contributo di mantenimento, parti ad euro 850 mensili.

I giudici avevano determinato l’assegno in 700 euro mensili, disponendo inoltre che le spese straordinarie dovevsno essere poste a carico di entrambi ed in egual misura.

La Corte d’Appello aveva invece rimodulato il contributo di mantenimento a carico del padre, riducendono sino ad euro 400 mensili.

Nell’adire la Corte di Cassazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 337 ter e 316 bis c.c.,per avere nello specifico i giudici di merito, ingiustificatamente ridotto il contributo mensile dovuto dal padre alla figlia, ignorando i criteri fissati dalla legge e, in particolare, il principio secondo cui

“i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro”,

violando altresì il principio di parità di trattamento tra figli legittimi e naturali, dato che l’uomo aveva un altro figlio al quale corrispondeva mensilmente un assegno di mantenimento pari ad euro 1.000.

La pronuncia della Corte di Cassazione

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso evidenziando come la decisione impugnata ha sviluppato implicitamente il seguente ragionamento:

“la fissazione del contributo di euro 700, a carico del padre, onerando anche la madre di un contributo in analoga misura, si risolverebbe nell’attribuzione alla figlia di un contributo mensile di euro 1.400 che sarebbe eccessivo, da qui la riduzione dello stesso”.

Tuttavia, tale motivazione appare al di sotto del minimo costituzionale, risultando inidonea a giustificare una corretta applicazione dei parametri fissati in materia dall’articolo 337 ter, quarto comma c.c., il quale dispone che:

“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

Pertanto la decisione che ha ritenuto eccessivo l’ammontare di euro 1.400 mensili quale mantenimento se entrambi i genitori avessero versato la somma di euro 700 è privo di fondamento, senza considerare che il contributo deve essere determinato in base

“alle risorse economiche di ciascun genitore”.

Un aspetto dell’omissione del mantenimento dei figli?

Il genitore che in seguito a separazione coniugale non mantenga i propri figli, anche se la querela è stata rimessa, può essere penalmente perseguito?

Il reato di cui all’articolo 3 della L. n. 54 del 2006 è un reato permanente e perseguibile d’ufficio se commesso ai danni di minori di anni diciotto, e pertanto anche nel caso in cui sia intervenuta la remissione di querela il reato non si estingue.

I fatti di causa

Nel caso di specie il Tribunale di primo grado aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, padre di tre figli minorenni, per essersi sottratto per oltre sei mesi al pagamento del loro mantenimento, come disposto in sede di separazione perché il reato era da ritenersi estinto per intervenuta remissione di querela.

Nel ricorrere in Cassazione viene denunciata la violazione dell’articolo 3 della L. n. 54 del 2006 perché il reato in oggetto è perseguibile d’ufficio nel caso in cui, come nella vicenda in esame, sia commesso in danno dei figli minori degli anni diciotto.

La decisione degli Ermellini

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rammentando che secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio”.

Tale principio è stato ribadito anche dalla pronuncia di Cassazione n. 23794 del 2017.

Non vi è alcun dubbio che, quanto ai fatti commessi antecedentemente l’entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, vi sia continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 570-bis del codice penale e quella prevista dall’articolo 3 della legge 8 febbraio 1006, n. 54.

Per tali motivazioni la sentenza impugnata deve essere annullata e rinviata la decisione al Giudice per le indagini preliminari affinché proceda nuovamente al giudizio applicando i principi sopra espressi.

In caso di omissione al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio ed aspetti penali 

La vicenda giudiziale

Il padre naturale è tenuto al mantenimento dei figli anche nel caso in cui non sia coniugato con la loro madre? A tale questione ha dato risposta la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 08297 del 2019.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminato la pena inflitta all’imputato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 3 della l. n. 54/2006.

L’imputato, nel ricorrere in Cassazione, ha dedotto violazione dell’art. 2, commi 2 e 4 c.p. e 570 bis c.p., ritenendo che la sua condotta non potesse essere ricompresa nella fattispecie disciplinata dall’art. 570 bis c.p. che fa riferimento alla qualità di coniuge. La questione che viene sottoposta agli Ermellini è se il nuovo quadro normativo escluda o meno dalla tutela penale le vicende riconducibili a coppie conviventi more uxorio ed ai loro figli.

L’articolo 570 bis del codice penale, nel disciplinare la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio dispone che:

“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

La decisione della Corte

Gli Ermellini hanno ricordato che come già disposto con la sentenza n. 55744 del 2018 e n.56080 del 2018:

“Il delitto previsto dall’art. 570-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio”.

Con l’anzidetto principio di diritto si è voluto dar seguito al costante orientamento giurisprudenziale in base al quale si è ritenuto che, in tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui all’art. 3 della l. n. 54 del 2008, anche in caso di omesso versamento, da parte di uno dei due genitori naturali, dell’assegno di mantenimento periodico disposto dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati al di fuori del matrimonio.

Ciò alla luce dell’interpretazione sistematica della disciplina riguardante le unioni civili e della responsabilità genitoriale.

Con la sentenza n. 18701 del 2018 è stato osservato dalla Corte di Cassazione che l’esegesi letterale dell’art. 570 bis c.p. tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell’ambito del diritto civile.

Pertanto nel caso di specie il ricorso non merita accoglimento e per i principi anzidetti, il padre del minore anche se non coniugato con la madre ha l’obbligo di mantenere il figlio nato al di fuori del matrimonio.

Avv. Tania Busetto

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