AGENZIA DELLE ENTRATE: INUTILIZZABILITA’ IN GIUDIZIO DEI DOCUMENTI NON ESIBITI IN FASE PRECONTENZIOSA

La Cassazione civ. Sez. VI – 5, con l’ Ordinanza n. 16106 del 19.06.2018 si pronuncia  sull’utilizzabilità della documentazione dimessa dal contribuente solo nella fase processuale e non, come richiesto con l’apposito invito, in quella preprocessuale amministrativa

La vicenda giudiziaria è piuttosto semplice

L’agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente un questionario  richiedendo documenti a supporto di alcune spese sostenute.

Tale richiesta non veniva ottemperata e  così l’Ente gli notificava l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA, che veniva prontamente impugnato innnanzi alla CTP, la quale annullava l’accertamento considerando utilizzabili i documenti, comprovanti le spese sostenute, richiesti in sede di invito ed invece depositati solo in giudizio.

La decisione veniva confermata anche falla CTR, la quale in particolare osservava che doveva considerarsi infondato il motivo di gravame specificamente incentrato sulla inutilizzabilità delle allegazioni documentali della società contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, e, più in generale nel merito, che tale documentazione dimostrava adeguatamente la veridicità/inerenza dei costi oggetto delle fatture in contestazione, con la conseguente complessiva correttezza della sentenza appellata.

Si giungeva quindi in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la mancata risposta al questionario inviato ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/73 comportava l’inutilizzabilità dei documenti successivamente prodotti in giudizio.

La decisione della Corte

Con tale pronucia gli Ermellini anzitutto premettono e ribadiscono quanto già affermato con la pronuncia n. 5734 del 2016, in particola che

“In tema di accertamento fiscale, l’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui al D.P.R. 29 settembre, n. 600, art. 32, comma 5” .

Gli Ermellini con la pronuncia n. 5734 del 2016 a riguardo esplicitano che il tenore letterale della Il tenore letterale dell’ll’art. 32, co. 4 e 5,

“consente di enucleare una efficacia automatica della sanzione di inutizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, in presenza dei presupposti ivi previsti, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita agli stessi e non è stabilito alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte, al contrario di quanto avviene per la deroga all’inutilizzabilità che deve essere fatta valere dal contribuente, con le modalità ivi previste, entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado.
Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l’art. 58, comma 2, del digs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali anche nelcorso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza”.

 

Avv. Tania Busetto


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER