ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO: COME CALCOLARE I MAGGIORI RICAVI NON DICHIARATI
Accertamento analitico-induttivo: la Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 19213 del 2017 ha stabilito come calcolare i maggiori ricavi non dichiarati
La vicenda:
Una Srl si era vista rettificare i ricavi in seguito ad un accertamento ex art. 39, primo comma, lett. D) del D.P.R. n. 600/1973 ai fini IVA, IRPEF e IRAP.
In appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva ridotto l’ammontare dei maggiori ricavi di oltre la metà portandoli a 198 mila euro, risultanti dall’applicazione della percentuale media ponderata di ricarico del 16% al costo del venduto accertato, pari a 1.240.000 euro circa.
L’Agenzia delle Entrate propose ricorso in Cassazione.
La decisione della Corte:
“Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.p.r. n. 600 del 1973 dell’art. 75 t.u.i.r., in relazione all’art. 360 comma primo, numero 3, c.p.c., per avere la C.T.R. quantificato i maggiori ricavi della contribuente nella indicata misura di C 198.000,00 utilizzando l’importo scaturito dall’applicazione della accertata percentuale di ricarico medio ponderato del 16% al pure accertato costo del venduto di C 1.241.748,00: importo invece costituente null’altro che il margine di guadagno conseguito dall’impresa in base alla ricostruita percentuale di ricarico; che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce in subordine, sulla base dei medesimi rilievi, insufficienza della motivazione su un fatto controverso e deciso per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5 c.p.c.”.
I giudici della Corte di Cassazione precisano che:
“Dalla motivazione sopra trascritta, emerge evidente, da un lato, l’erronea considerazione dei dati fattuali pure accertati o comunque incontestatamente emergenti dagli atti e, dall’altro, conseguentemente, anche l’error in iudicando in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale per aver identificato l’oggetto della rettifica cui è legittimato l’Ufficio in base all’art. 39 d.p.r. n. 600 del 1973, non nei maggiori ricavi emersi dalla verifica fiscale ma nel solo guadagno netto costituito dal ricarico della dichiarazione di ricavi inferiori a quelli effettivamente accertati, non risultando del resto nemmeno contestato che, dall’accertamento dei maggiori ricavi così correttamente condotto dall’Ufficio, sia poi scaturito un erroneo calcolo delle imposte recuperate discendente dalla mancata considerazione di componenti negativi incidenti sulle diverse basi imponibili considerate”.
V. anche
Inoltre, nel cassare la decisione i giudici affermano il seguente principio di diritto:
“L’accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma primo, lett. D) d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale, operata attraverso l’applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato, si effettua: a) applicando detta percentuale sul costo del venduto quale accertato nei confronti dell’impresa; b) sommando l’importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato; c) detraendo dall’importo così ottenuto i ricavi dichiarati dall’impresa o comunque accertati sulla base della sua contabilità”.