DANNI DA AMIANTO E LA PREVEDIBILITA’ DELL’EVENTO

Danni da amianto

La Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, con la sentenza n. 19270 del 2 agosto 2017 ha disposto che per condannare il datore di lavoro, in caso di danni da amianto basta la prevedibilità dell’evento

Il Massimo Giudice del Lavoro non è chiamato spesso a pronunciarsi in materia di risarcimento dei danni subiti dal lavoratore dipendente per l’esposizione ad amianto, o a sostanze tossiche, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto tali domande di solito fondano il ricorso al Giudice penale, davanti al quale il datore di lavoro viene chiamato a rispondere dell’accusa di lesioni personali o di omicidio colposo.

Tuttavia, nelle pochissime sentenze civili in tale ambito, vi è una costante diventata la regola generale, in punto di accertamento dell’esistenza del nesso causale tra malattia o decesso del lavoratore e, l’ambiente di lavoro, che dismette la rigorosa valutazione e sorretta necessariamente da ragionevole certezza della causalità, per accoglierne una più attenuta, che ritiene sufficiente, un qualificato grado di probabilità per ricollegare la malattia all’attività lavorativa svolta in condizioni di lavoro a rischio.

La Corte di Cassazione, nel decidere in merito alla vicenda processuale, avviata dagli eredi di un lavoratore morto a causa di un tumore ai polmoni contro le società presso le quali il soggetto aveva svolto la propria attività lavorativa, ribadisce che è sufficiente accertare l’esposizione lesiva alle polveri di amianto del lavoratore per fondare la presunzione di colpevolezza del datore di lavoro e di conseguenza, la domanda di risarcimento danni.

La Corte si è conformata ai principi di diritto dominanti in materia, secondo cui:

“Ove le leggi scientifiche non consentano una assoluta certezza della derivazione causale la regola del giudizio nel processo civile è quella della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, criterio che non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica della frequenza di classi di eventi, che può anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto”.

Nel caso in esame, è stata esclusa in sede di ctu l’efficienza esclusiva causale dell’esposizione all’amianto rispetto all’insorgere della patologia, vista la presenza di altre cause da sole sufficienti a provocarla, come il fumo e una pregressa malattia polmonare; tuttavia, l’aver aumentato il rischio di contrarre il cancro attraverso l’esposizione alle polveri di amianto, e non averlo impedito, rendono tale esposizione una causa altamente probabile della malattia e di conseguenza, prova sufficiente della sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e danno.

Dott.ssa Benedetta Cacace