Ricorso al Giudice di Pace avverso provvedimento di sospensione patente

 


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GIUDICE DI PACE DI________
Opposizione ad ordinanza prefettizia ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n.689

Per:

Il sig. _____________________, C.F. ________________ nato a __________ il _______ e residente in ______________ rappresentato e difeso, giusta mandato steso in calce al presente atto, dall’avv. _________ del foro di ________, C.F. ____________________ con domicilio eletto presso il suo studio in ________ alla Via __________________ al cui indirizzo pec (_____________) e n. di fax (____________) potranno essere inviate dalla cancelleria le comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento

-opponente-

Contro:
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI _____________domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in _______________________________;

-opposto-

AVVERSO

Ordinanza emessa in data _____ per il Prefetto della Provincia di ______________ dal ________, Prot. N. _______, notificata in data __________;

 

PREMESSO CHE

– In data __________, veniva notificata a cura del ___________, presso gli uffici del _________________, all’odierno ricorrente la predetta Ordinanza ove testualmente si legge «___________________________________________»

– L’Amministrazione è incorsa in un grave ed evidente travisamento dei fatti ed ha emesso, pertanto, un’ordinanza di sospensione della patente ingiusta e lesiva degli interessi del ricorrente.

Tanto premesso, il sig. _____________ ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato impugna l’ordinanza de qua poiché da considerarsi illegittima, giuridicamente infondata e pertanto nulla e/o annullabile per i seguenti motivi:

1) ASSOLUTA INESATTEZZA, GENERICITA’, INCOMPLETEZZA ED ARBITRARIETA’ DEL CONTENUTO DELL’ORDINANZA IMPUGNATA.

Tanto l’ordinanza prefettizia impugnata quanto la ricevuta della patente consegnata e consegna del veicolo ad essa sottesa si rivelano nel loro contenuto dei meri enunciati tautologici in cui non si applica una sanzione sulla base dell’accertamento di un determinato comportamento integrante la violazione di una norma bensì si applica una sanzione sulla base della menzione di una generica violazione di una norma. In altri termini non viene descritto l’esito di un doppio esame etilometrico riportando i risultati attestanti il tasso alcolemico riscontrato superiore a quello massimo consentito dalla legge, piuttosto viene ritirata la patente per la “violazione dell’art. 186 C.d.S.”.
Pertanto, qualora il preteso stato di ebbrezza sia stato accertato tramite etilometro non è dato sapere quale sia il tasso riscontrato, se il test sia stato ripetuto a distanza di cinque minuti, se l’apparecchiatura fosse omologata e/o comunque in regola con i requisiti prescritti dalla legge.
Alla luce di ciò emerge con tutta evidenza la totale infondatezza del provvedimento impugnato laddove nello stesso si afferma: «l’accertamento dello stato di ebbrezza è stato effettuato secondo le modalità previste dall’art. 379 del Reg.to di Esecuzione del C.d.S.».
Invero tanto l’ordinanza quanto la ricevuta della patente ritirata e consegna del veicolo si presentano del tutto incompleti, inesatti e generici tali da presentarsi quali atti arbitrari e gravemente preclusivi del diritto di difesa dell’odierno ricorrente.
Alla luce di quanto sin qui argomentato il sig. _____________ vede applicarsi la sanzione della sospensione della propria patente di guida senza sapere quale tasso alcolemico sia stato riscontrato nella propria persona in data ______________; senza sapere se sia stata seguita la procedura effettivamente prescritta dall’art. 379 del Reg.to di esecuzione del C.d.S..
Il concreto accertamento della pretesa violazione imputata al sig. Tizio non è mai stato descritto né portato a conoscenza del ricorrente né quest’ultimo è stato messo in condizione di poter eventualmente prendere visione della relativa documentazione.
Nell’evidenziare la nullità del provvedimento prefettizio impugnato, la scrivente difesa intende sottolineare i seguenti punti in fatto ed in diritto ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni.

2) ASSENZA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO
Occorre, in primo luogo, sottolineare l’illegittimità del provvedimento impugnato dal punto di vista della palese inesattezza ed infondatezza delle premesse poste alla base del medesimo.
Va, innanzitutto, rilevata l’assenza del verbale di accertamento della violazione dell’art. 186 comma 2 C.d.S addebitata al sig. _______________.
Infatti, al ricorrente, in data ______________, veniva consegnata soltanto la ricevuta della patente consegnata e consegna del veicolo, nella quale è meramente riportata la norma di legge violata e la dicitura dell’avvenuto accertamento lo stato di ebbrezza, senza che però gli agenti della polizia municipale abbiano fornito alcuna verbalizzazione riguardo le modalità di misurazione del tasso alcolemico, nè riguardo il tasso alcolemico riscontrato.
Alla luce di ciò, l’impugnato provvedimento di sospensione in via cautelare della patente di guida è da considerarsi illegittimo e nullo per l’assenza del relativo verbale di accertamento della violazione imputata al ricorrente o quantomeno per la mancata notifica.
L’omessa consegna del processo verbale o la successiva mancata notifica di esso, rende nulla la contestazione e quindi la contravvenzione a norma dell’art. 200 C.d.S.. Il provvedimento prefettizio deve, d’altro canto, trovare nell’accertamento della polizia municipale il proprio fondamento, poiché non può irrogarsi una sanzione in via cautelare senza che i fatti sui quali essa si fonda siano stati regolarmente riportati dagli agenti accertatori. In questo caso, pertanto, l’inesistenza e/o la mancata consegna e/o la mancata successiva notifica dell’atto presupposto, vale a dire del verbale di contestazione della guida in stato di ebbrezza, rende l’ordinanza prefettizia impugnata illegittima.
Si parla infatti nell’ordinanza, in modo del tutto generico, di una violazione dell’art. 186 C.d.S. che sarebbe stata accertata secondo le modalità previste dall’art. 379 del Reg.to di Esecuzione del C.d.S..
Orbene, dall’ordinanza impugnata non è dato conoscere in che modo sia stato accertato lo stato di ebbrezza del sig. Tizio, se attraverso l’utilizzo dell’etilometro o da un quadro complessivo emergente dai dati sintomatici riscontrati nel ricorrente.

3) ASSENZA DELL’INDICAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO RISCONTRATO
Invero, non si ha traccia di nessun elemento di fatto posto alla base della pretesa violazione dell’art. 186 C.d.S. nemmeno nella ricevuta della patente ritirata e consegna del veicolo redatta in data _________.
Il provvedimento prefettizio, poggia, dunque su una pressoché totale lacunosità venutasi a creare a seguito dell’operato degli agenti accertatori della Polizia Municipale; non si ha, infatti, alcuna traccia del tasso alcolemico riscontrato. Dato questo che dovrebbe essere misurato attraverso il sistema dell’etilometro, atto a verificare se il livello di alcol presente nell’aria respirata superi la soglia legale di tolleranza prevista dalla legge. L’art. 186 del C.d.S. indica con precisione, per scaglioni, le diverse soglie di superamento del tasso alcolemico consentito, prevedendo pene e sanzioni amministrative differenti a seconda della maggiore o minore concentrazione alcolica. Tuttavia, nella fattispecie de qua non solo non si ha traccia degli scontrini indicanti l’accertamento del tasso alcolemico effettuato sulla persona del sig. __________, ma non vi è traccia di alcuna indicazione circa le risultanze del test né nel provvedimento prefettizio né nella ricevuta della patente ritirata e consegna del veicolo.
Ciò posto, un provvedimento emesso dall’organo prefettizio che disponga in via cautelare la sospensione della patente per sei mesi sulla base di una contestazione del tutto carente della minima indicazione necessaria a fondarla, non può che ritenersi illegittimo.

4) ASSOLUTA INSUFFICIENZA DELLA PROVA DEI FATTI CONTESTATI
Occorre, sul punto, sottolineare come in effetti al sig. _______ in data _____________ sia stata ritirata la patente senza nemmeno un’indicazione orale del tasso alcolemico riscontrato; bensì sulla base della mera affermazione da parte degli agenti accertatori circa il superamento del tasso di tolleranza consentito dalla legge.
Inoltre, a tal riguardo, l’art. 379 del regolamento di attuazione al Codice della Strada stabilisce che gli strumenti denominati “etilometri” debbano essere sottoposti, prima della loro immissione in uso, ad opportuna procedura di omologazione, da parte della Motorizzazione Civile, sulla base delle prove e verifiche effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad). In seguito alla immissione in uso, gli etilometri debbono poi essere sottoposti a nuove verifiche periodiche da parte del Csrpad. La legge e i regolamenti distinguono, dunque, tra una fase di omologazione, che attiene al tipo di strumento, e una fase di taratura, che attiene invece al singolo esemplare dell’apparecchiatura in questione. Ebbene nel caso di specie, non essendo stato notificato, né a mano né a mezzo posta alcun verbale contenente le vicende di omologazione e taratura dello strumento, si dà atto che nulla possa evincersi in merito alle successive e necessarie procedure di taratura dell’etilometro. Non vi è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio utilizzato, che il tasso alcolemico effettivamente presente sulla persona del conducente sia corrispondente a quello indicato dall’etilometro utilizzato.
Pertanto, le eccezioni quivi articolate, che comportano la nullità del provvedimento impugnato, a norma dell’art. 200 C.d.S. e dell’art. 384 Reg., per assoluta insufficienza della prova dei fatti contestati, fanno concludere questa difesa per una richiesta di annullamento del provvedimento prefettizio di sospensione cautelare della patente

5) ATTO IMPUGNATO NON INPUTABILE AL PREFETTO E PERTANTO NULLO.

Il provvedimento impugnato, per carenza di requisiti formali, non può essere attribuito al Prefetto della Provincia di _________________. La scrivente difesa contesta formalmente come l’ordinanza ingiunzione opposta risulti sottoscritta dal “Vice Prefetto Aggiunto __________” senza la benché minima indicazione dell’esistenza di un provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza dal soggetto cui è stato attribuito il relativo potere.
Sul punto appare inequivocabile l’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di ordinanza-ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, la mancata sottoscrizione autografa dell’atto da parte del prefetto stesso consente che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo o da persona a ciò delegata, essendo necessario, ai fini dell’imputabilità dell’atto al prefetto, che sia dichiarata l’esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza dal soggetto cui è stato attribuito il relativo potere. Ne consegue che in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l’atto non può essere attribuito al prefetto» (Cass. Civ. Sez. II, 01.03.2007, n.4861).

*** ** ***
ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Stante la palese illegittimità dell’ordinanza prefettizia de qua, nonché la piena sussistenza del fumus boni iuris circa le richieste avanzate con il presente ricorso, la scrivente difesa chiede disporsi la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato.
D’altro canto parimenti evidente appare il periculum in mora, consistente per il ricorrente nella sospensione della patente di guida e nell’impossibilità di utilizzo della propria automobile quale conseguenza di un atto illegittimo.
Il sig. ______________ ha necessità di tornare in possesso della propria patente di guida per provvedere alle basilari esigenze della propria vita, connesse sia allo svolgimento delle prestazioni lavorative, sia alla gestione delle varie incombenze familiari.
A causa di questi facilmente desumibili disagi subiti dalla parte ricorrente appare opportuna la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, almeno sino alla definizione in primo grado del presente ricorso in opposizione. Si fa pertanto apposita istanza al Giudice di pace adito.

*** ** ***

Tutto ciò premesso il sig. __________ ut sopra  rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, in accoglimento del presente ricorso:
1.in via cautelare:

sospendere gli effetti del provvedimento impugnato almeno sino all’udienza di discussione;
2. nel merito, previa fissazione di un’udienza di comparizione delle parti:

annullare il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida recante numero di protocollo ______________ emesso in data ____________e notificato in data __________;
3. in via subordinata:

ridurre il periodo di sospensione della patente di guida e disporre la sospensione della stessa per un periodo non superiore a giorni 30.
4. Spese, diritti ed onorari interamente refusi.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:
1) Ordinanza emessa in data _____________, Prot. N. ______________ con relativo verbale di notifica;
2) __________________________________________________
Con riserva di ulteriori richieste istruttorie.

_____________, lì__________

Avv. __________________


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