AUTOVELOX POSIZIONATO DALL’ALTRO LATO DELLA CARREGGIATA: LA CONTRAVVENZIONE NON È VALIDA

Nel caso in cui venga elevata una sanzione amministrativa per eccesso di velocità, rilevato da un autovelox posizionato sulla carreggiata opposta al nostro senso di marcia, è possibile la contestazione?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 23726 del 2018

Sia il Giudice di Pace che il Tribunale di primo grado avevano accolto il ricorso presentato da un automobilista in quanto si era visto elevare un verbale di accertamento in ordine alla violazione dell’art. 142 c.d.s. 1992.

Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato l’illegittimità del verbale, sul presupposto che l’inerente accertamento era stato effettuato tramite un autovelox posizionato sul lato destro della strada, anziché su quello sinistro come invece autorizzato dall’ente proprietario della strada. Pertanto solamente i rilievi eseguiti su quel lato della carreggiata erano validi.

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Ora dobbiamo soffermarci su quanto disposto dalla legge; infatti la disciplina che regola l’esecuzione degli accertamenti tramite strumenti elettronici per la rilevazione delle infrazioni previste ex art. 142 c.d.s. 1992, al comma 6-bis, convertito con modificazioni della L. 2 ottobre 2007 n. 160 prevede che:

“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle normative stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro del Trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

Invece il D.M. trasporti del 15 agosto 2007, all’art. 2 dispone che:

“I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a 4 km”.

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L’ente proprietario della strada ha l’obbligo di assumere tutta una serie di accorgimenti, come la necessità di avvisare preventivamente gli utenti dell’installazione dell’autovelox, posizionato ad una congrua distanza dal cartello che lo anticipa, della leggibilità e immediata percepibilità della segnalazione e la preventiva adozione di apposito decreto che ne autorizzi l’installazione.

Detto ciò se il provvedimento amministrativo autorizza il posizionamento del dispositivo di rilevazione solamente lungo un lato della carreggiata, e come nel caso di specie, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sull’opposto senso di marcia, ne deriva che il relativo verbale di contestazione della violazione ex art. 142 c.d.s. debba ritenersi affetto da illegittimità derivata.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in commento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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