AUTO IN DOPPIA FILA E CONTRASSEGNO DISABILI

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è concessa la sosta in doppia fila all’automobile munita del contrassegno invalidi se non è dimostrata l’adibizione al trasporto del titolare e del permesso e l’esposizione del tagliando

Deve essere confermata la sanzione per la violazione dell’articolo 158 del codice della strada, al mezzo che, nonostante fosse munito del contrassegno invalidi, non abbia dimostrato che al momento dell’infrazione, il veicolo fosse adibito al trasporto del titolare del permesso, con esposizione del relativo contrassegno.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, VI sezione civile, nell’ordinanza n. 26396 del 2017, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un multato per sosta del veicolo in doppia fila.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento della violazione ex art. 158 c.d.s, sostenendo che, il mezzo non sarebbe potuto essere esonerato dall’osservanza dei divieti imposti dalla norma richiamata nonostante fosse munito del permesso invalidi intestato al padre dell’opponente.

Infatti, l’opponente non aveva allegato né provato che al momento dell’infrazione il mezzo fosse usato per traportare il titolare del permesso e fosse esposto il relativo contrassegno.

Inoltre, secondo il giudice è irrilevante la mancata sottoscrizione autografa degli accertatori sul verbale notificato, essendo questo redatto con sistema meccanizzato.

V. anche

Infruttuoso il ricorso in Cassazione del trasgressore, con cui questi rappresenta che il giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che, l’art. 11 del d.p.r. n. 503 del 1996 consente la sosta del veicolo in doppia fila a coloro che detengono il contrassegno invalidi, purché ciò non costituisca un grave intralcio al traffico.

Secondo i giudici di Cassazione, la doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che risiede nel rilievo della mancanza di allegazione e prova che il mezzo, al momento dell’infrazione, era adibito a trasporto della persona invalida, né che era esposto il contrassegno.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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