Web e Diffamazione: il gestore del sito internet non risponde se prontamente elimina i commenti

Il mondo del web consente di esprimere le proprie idee attraverso vari mezzi come i social network, blog, siti internet, etc. ed a volte un commento, un articolo, un posto può essere offensivo a terzi e si rischia di essere accusati di diffamazione.

La pronuncia:

Sul punto si è espressa la Corte di Strasburgo, con la sentenza Rolf Anders Daniel PIHL c. Svezia del 9/03/2017 stabilendo che il soggetto gestore di un blog, che elimina prontamente un commento offensivo di terzi, a seguito della segnalazione della persona offesa, non è ritenuto responsabile per il lasso di tempo in cui la pubblicazione è rimasta on line.

Secondo la Corte, i tribunali nazionali, nel caso specifico, avevano applicato correttamente il bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata, disciplinato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e la libera di manifestazione del pensiero, tutelata all’articolo 10 della medesima Convenzione.

La vicenda:

Nell’anno 2011, all’interno di un blog gestito da un’associazione senza scopo di lucro, a seguito di un post in cui veniva attribuito ad un cittadino svedese l’appartenenza ad un partito nazista, un soggetto anonimo aveva commentato accusandolo di essere dedito all’uso di droghe. Alcuni giorni dopo, il soggetto leso aveva domandato la rimozione dei contenuti offensivi, in quanto infondati; l’associazione dal canto suo rimosse il post aggiungendo le sue più sentite scuse. Tuttavia, la persona offesa citava in giudizio il gestore del sito con l’accusa di non aver preventivamente controllato i contenuti pubblicati.

I Giudici svedesi non accolsero la domanda di risarcimento del soggetto leso in quanto, la mancata eliminazione di un contenuto diffamatorio, inserito da un terzo, prima della segnalazione da parte dell’interessato, non era sanzionata da nessuna norma.

Il cittadino svedese leso dal comportamento del gestore del sito, esperiti tutti i rimedi nazionali, si rivolse alla Corte dei diritti dell’uomo, lamentando il fatto che nel proprio ordinamento non vi fosse una norma che ponesse in capo al gestore del blog alcuna responsabilità in questi casi, violando l’articolo 8 della Convenzione.

La Corte dal canto suo nel dichiarare il ricorso inammissibile, rilevava che lo scritto in questione, anche se offensivo, non conteneva affermazioni che incitino all’odio o alla violenza.

Non solo, la stessa rilevava come il gestore del sito dopo un giorno dalla richiesta abbia prontamente eliminato i contenuti offensivi, provvedendo anche a scusarsi per l’accaduto.

Dott.ssa Benedetta Cacace