VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO
La Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 45589 del 4 ottobre 2017 ha stabilito che ricorre violenza sessuale di gruppo, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche nel caso in cui la vittima abbia assunto alcool o droga di sua spontanea volontà
Sussiste violenza sessuale di gruppo, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica anche nel caso in cui la vittima abbia, di sua spontanea volontà, assunto droga o alcool. Ciò è quanto disposto dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45589 del 4/10/2017.
L’articolo 609-bis del codice penale enuncia che:
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
V. anche
In base ad una giurisprudenza costante, rientrano tra le condizioni di inferiorità psichica, di cui al secondo comma n. 1 dell’articolo in questione, anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti, dato che, anche in tal caso di verifica una situazione di menomazione della vittima, che può essere strumentalizzata al fine del soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente.
I difensori dei soggetti imputati, sostenevano che, non essendovi dei comportamenti di questi, atti a cagionare lo stato di ubriachezza e lo stordimento della donna, si deve escludere la sussistenza della violenza del reato, visto che la donna, nel caso di specie aveva volontariamente assunto alcool e droghe.
V. anche
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, le condizioni per esprimere un valido consenso al rapporto sessuale prescindono dalla condotta di cagionare l’incapacità o l’incoscienza. Ciò che assume rilevanza non è tanto chi abbia cagionato lo stato di incapacità della vittima quanto se al momento degli atti sessuali, la donna era o meno in grado di esprimere il consenso al rapporto.
Recente giurisprudenza dispone che:
“Integra il reato di violenza sessuale di gruppo, ex art. 609-octies c.p., con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducono la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcoliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole”.