VEDIAMO LA DISCIPLINA CONDOMINIALE IN TEMA DI ANIMALI

Quanti animali si possono tenere in codominio?

Il caso riguarda una signora condannata a ridurre il numero di animali all’interno del proprio appartamento.

Da qui sorge la domanda, esiste un numero prestabilito di animali che si possono tenere in un’abitazione condominiale?

All’inizio si doveva far riferimento alla legge n. 220/2012 del c.c. secondo cui

“le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.

V. anche

L’autonomia privata dei singoli soggetti può in ogni caso aggirare tale principio disposto dall’art. 16 della suddetta legge, avendo il locatario la possibilità di inserire una clausola di divieto alla detenzione di animali da compagnia nel proprio appartamento. Il diritto a detenere un animale nel condominio non può ovviamente dirsi illimitato:

1) L’animale non può essere lasciato libero nelle parti comuni del condominio, emanare cattivi odori o emettere continuamente rumori molesti. Sostanzialmente basta munirsi di guinzaglio e sacchetti per aggirare il problema, nonché armarsi di pazienza nel caso di abbaio reiterato. Il reato ex art. 659 c.p. di disturbo del riposto delle persone è una extrema ratio che si configura solamente nel caso in cui i rumori abbiano l’attitudine a propagarsi e a costituire disturbo per una potenziale pluralità di soggetti;

2) gli accordi condominiali possono limitare l’accesso degli animali in alcune zone ben specifiche, purché ciò non violi il diritto espresso dalla legge. Una delle questioni più complicate riguarda la possibilità dei cani in ascensore, nulla disponendo l’art. 17 del dpr. 162/99 che vieta “l’uso dell’ascensore ai minori di 12 anni non accompagnati”, nulla dicendo sugli animali e lasciando la disciplina alle frequenti oscillazioni della giurisprudenza;

3) il regolamento condominiale può limitare il diritto a detenere animali in casa per ragioni igienico-sanitarie, limitando il numero di animali ammessi per ogni abitazione.

V. anche

In realtà tale punto è controverso. Non vi è una vera e propria disposizione legislativa che dispone il numero di animali detenibili in un appartamento. In materia viene preso come punto di riferimento una delibera del 2017 del Comune di Gaeta la quale ha abrogato il divieto di fissare un numero massimo di animali in appartamento fissando tre punti cardine:

  1. ogni animale domestico deve godere di uno spazio minimo pari a 8 metri quadrati;
  2. si prescrive il numero massimo di 5 animali detenibili;
  3. sono fatte salve eventuali riduzioni di tale numero, dagli Enti preposti alla tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di benessere delle persone.

Nel caso in esame la signora è ricorsa al TAR della Lombardia per rovesciare il giudizio che la vedeva soccombente, richiamando non soltanto la violazione della Dichiarazione Universale dei diritti degli Animali Unesco 1978 ma evidenziando anche come la detenzione di 23 furetti non crei pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; a suo avviso inoltre la limitazione quantitativa nascente dalla delibera del Comune di Gaeta riguarda la detenzione di cani e gatti e non dei furetti.

Il TAR Lombardia statuisce in 10 il numero massimo di animali detenibili dalla donna nel proprio appartamento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER