TRENT’ANNI DI MATRIMONIO E POI L’ANNULLAMENTO

Il matrimonio può essere annullato quasi trent’anni dopo?

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 24729 del 2018

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 24729 del 2018 ha enunciato che la convivenza triennale “come coniugi“, intesa quale situazione giuridica avente rilevanza di ordine pubblico, ostativa alla delibazione da parte del Tribunale ecclesiastico della nullità del matrimonio, avendo ad oggetto tutta una serie di complessità fattuali, connesse all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, e nemmeno opponibile da parte del coniuge, per la prima volta, durante il giudizio di legittimità.

La Corte d’Appello, con parere favorevole del PM ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale ecclesiastico con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario delle parti, celebrato 27 anni prima, per grave discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali e per incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali, per cause di natura psichica da parte del marito che aveva promosso il giudizio di nullità.

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Le Sezioni Unite, con le sentenze n. 16379 e 16380 del 2014 hanno stabilito che

“alla favorevole deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio osta, quale limite di ordine pubblico interno, la convivenza delle parti come coniugi protrattasi per almeno un triennio”.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione si conforma all’orientamento delle Sezioni Unite appena ricordato, anche per quanto riguarda la non rilevabilità d’ufficio del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario costituito dalla convivenza protratta per tre anni come coniugi.

L’eccezione riguardante la convivenza triennale come coniugi, ostativa alla deliberazione positiva della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, rientra tra quelle che l’ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata.

Detto ciò si deve affermare che nel caso di specie è valido l’annullamento del matrimonio, anche se protrattosi per quasi trent’anni, effettuato dal Tribunale ecclesiastico e confermato con le successive sentenze, sia dalla Corte d’Appello che dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in commento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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