Targa non completamente leggibile

Secondo l’articolo 102 del codice della strada, la targa deve essere sempre leggibile altrimenti si incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

L’articolo 102, comma 4 del codice della strada dispone che:

“i dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell’art. 93”.

Il conducente del veicolo deve sempre assicurarsi che la targa del mezzo sia ben leggibile. Altrimenti sarà impossibile la lettura agli operatori di polizia e ciò comporta l’irrogazione di sanzioni. Come previsto dall’articolo 102, comma 7 del codice della strada:

“chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”.

Pertanto, è vietato circolare con la targa ricoperta di polvere, fango, gas di scarico, sbiadita o decolorata. In questi casi sarebbe impossibile per l’autorità pubblica essere in grado di conoscere a chi è intestato il mezzo.

L’autorità di polizia, oltre alla sanzione pecuniaria, può anche disporre il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e la confisca della targa non più leggibile.

Nel caso in cui l’automobilista fosse recidivo, è possibile disporre la confisca del mezzo.

Se invece la targa è stata smarrita, sottratta o è distrutta, l’articolo 102 del codice della strada stabilisce che:

“in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, l’intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall’art. 93”.

Dott.ssa Benedetta Cacace