SULL’UTILIZZO DI FOTO LIBERE SU INTERNET

No alla copia di foto libere su internet

CGUE, sentenza del 7 agosto 2018 causa c-161/17

La causa in questione ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, riguardante l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Nel caso di specie una alunna di una scuola tedesca aveva utilizzato senza alcuna autorizzazione una fotografia, liberamente disponibile su un sito internet, al fine di illustrare un progetto scolastico pubblicato da parte della scuola su un altro sito internet.

L’art. 3 della direttiva 2001/29, ai commi 1 e 3 dispone che:

“1.Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo o nel momento scelti individualmente.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo”.

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Infine, il paragrafo 3, lett. a dell’art. 5 della medesima direttiva, prevede che:

“a) allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito”.

Detto ciò, la questione che ci si pone è la seguente

«Se l’inserimento in un proprio sito Internet accessibile al pubblico di un’opera, liberamente disponibile su un sito Internet di terzi per tutti gli internauti con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, qualora l’opera venga prima copiata su un server e poi caricata sul proprio sito Internet».

Per quanto concerne la questione se la messa in rete su un sito web di una fotografia in precedenza già pubblicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su altro sito, costituisca una comunicazione al pubblico, ex art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, si deve rammentare che tale disposizione prevede che gli Stati membri attribuiscano agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o meno la comunicazione al pubblico delle loro opere.

Pertanto:

“Ne deriva che qualsivoglia utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza di un siffatto previo consenso deve essere considerata lesiva dei diritti dell’autore di detta opera”.

Dato che l’articolo in questione non dà una definizione di comunicazione al pubblico, la si deve individuare tenendo in considerazione gli obbiettivi perseguiti dalla direttiva.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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