SULLA RESPONSABILITÀ PER MALATTIA CAGIONATA DA EMOTRASFUSIONE

Nel caso di malattia cagionata da emotrasfusione la struttura ospedaliera, ove essa abbia trasfuso sangue già controllato e verificato dalla ASL competente, è esonerata dal compiere ulteriori controlli rispetto a quelli comunemente praticati

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 7884 del 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha espresso il seguente principio di diritto:

“La responsabilità della struttura sanitaria può essere esclusa purché essa dimostri di aver posto nell’adempimento della sua obbligazione la diligenza qualificata”

Nel caso di specie, un uomo aveva convenuto in giudizio il Ministero della salute e l’Università Federico II di Napoli al fine di ottenere il risarcimento dei danni a lui cagionati per aver contratto il virus HCV in seguito ad emotrasfusione.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità aquiliana del Ministero della salute non fa venire meno quella, di natura contrattuale, del soggetto che ha materialmente praticato le trasfusioni, in quanto la responsabilità di uno non esclude quella dell’altro.

Le Sezioni Unite con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577 hanno sottolineato che

“essendo la responsabilità della struttura sanitaria basata su un contratto, il paziente, soggetto danneggiato del rapporto è tenuto, ai fini dell’onere della prova, a provare l’esistenza del contratto in questione e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno subito, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che, pur essendosi concretizzato,esso non è stato causalmente rilevante; in conformità ai principi generali dettati dell’art. 1218 c.c..”

In un secondo momento, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sull’argomento  in questione, con la sentenza 19 febbraio 2016, n. 3261, con la quale ha affermato che

“in materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale”.

Ciò equivale a dire che la struttura ospedaliera è esonerata dal compiere ulteriori controlli rispetto a quelli comunemente praticati, nel caso in cui essa abbia trasfuso sangue già controllato e verificato dalla ASL competente, salvo che essa stessa non abbia natura di autonomo centro trasfusionale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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