SULLA FEDE PRIVILEGIATA E VERBALI PER CONTRAVVENZIONI STRADALI

Il verbale in merito all’identità del conducente non gode di fede privilegiata e può essere contrastato da una prova contraria, senza necessità di querela di falso

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 18587 del 2018

Il caso in questione ha ad oggetto la richiesta di annullamento di un verbale di contravvenzione per la violazione del codice della strada, redatto dai Carabinieri di Oria, da parte di un uomo, per aver guidato l’automobile intestata a sua moglie nonostante gli fosse stata sospesa la patente di guida.

Nello specifico, i ricorrenti lamentavano che il Tribunale aveva omesso di considerare le prove contrarie al contenuto del verbale redatto dai Carabinieri in riferimento all’identità della persona che era alla guida dell’autoveicolo.

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Secondo la Corte di Cassazione il motivo è fondato, in quanto, in base ad un costante orientamento giurisprudenziale:

“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, l’efficacia di prova legale del verbale di accertamento non si estende alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale e alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali per essere mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti così repentini da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo e senza margine di apprezzamento, come avviene nel caso di identificazione del conducente di un veicolo in corsa”.

Nel caso di specie, i Carabinieri avevano visto transitare l’auto intestata alla moglie, ma non erano stati in grado di vedere con chiarezza chi guidasse il veicolo, pertanto ciò che risulta dal verbale in merito all’identità del conducente non gode di fede privilegiata e può essere contrastato da una prova contraria, senza necessità di querela di falso.

Per tali motivi il ricorso presentato dall’uomo deve essere accolto in quanto il verbale redatto dai Carabinieri non fa fede privilegiata.

Le sentenze della Corte di Cassazione civile, sezioni unite, n. 17355 del 27.07.2009 e la n. 12545 del 25.11.1992 sono conformi all’orientamento espresso da questa Corte nella sentenza in oggetto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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