SULLA DENUNZIA DEI VIZI

Da quando inizia a decorrere il termine per la denunzia dei vizi?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 594 del 2019

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza in commento ha chiarito che il termine di un anno per la denunzia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, ex art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei fatti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici necessari a comprendere la gravità dei vizi.

Nel caso di specie, la proprietaria di un immobile aveva chiamato in giudizio, con domanda di riduzione del prezzo e risarcimento dei danni per vizi e difetti dell’immobile, coloro che glielo avevano venduto, i quali avevano convenuto l’appaltatore che aveva realizzato la costruzione, al fine di essere manlevati.

Il Tribunale aveva accolto la domanda attorea nei confronti del solo costruttore, previo accertamento che l’immobile acquistato presentava delle macchie di umidità e di muffa che lo rendevano inidoneo all’utilizzo, condannandolo al pagamento di una certa somma di denaro a titolo di riduzione del prezzo e a titolo di risarcimento del danno. Inoltre il Tribunale aveva accolto la domanda di manleva nei confronti dell’appaltatore.

Intervenuta la Corte d’Appello aveva riformato la decisione.

La Corte territoriale, dopo aver condiviso l’inquadramento della fattispecie nel paradigma dell’art. 1669 c.c., aveva ritenute fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia, formulate dall’appaltatore. Il committente aveva acquisito contezza dei vizi e difetti e della loro riconducibilità all’imperfetta esecuzione dell’opera già al momento del deposito delle note autorizzate, quindi diversi anni prima della domanda di manleva.

L’articolo 1669 c.c. dispone che:

“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

 

La Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Per i giudici di secondo grado il committente era pienamente a conoscenza della gravità dei difetti e della loro derivazione causale precedentemente al deposito delle relazioni peritali.

Tale valutazione non contrasta in alcun modo con il principio secondo cui

“il termine di un anno per la denunzia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 cod. civ. apena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e che, pertanto, tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici necessari a comprendere la gravità dei vizi”.

Detto principio non sancisce alcun automatismo ed è sempre rimesso al giudice di merito di verificare, nella situazione concreta, a quale momento risalga la conoscenza dei vizi.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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