SUL DANNO NON PATRIMONIALE INDIRETTO SUBITO DAI FIGLI

Gli Ermellini, con la sentenza della terza sezione civile,  n. 15766 del 2018 hanno stabilito che il danno non patrimoniale indiretto, subito dai figli, nascente dalla perdita di serenità e felicità della loro madre, causata dal cessato rapporto che la univa al convivente more uxorio, deceduto in seguito ad un sinistro stradale, è pregiudizio estraneo all’ambito della causalità giuridica.

Nel caso in esame, il convivente more uxorio della madre di due ragazze era morto in seguito ad un incidente stradale e la compagnia assicurativa aveva risarcito la madre con 150 mila euro, pur tuttavia la donna e le due figlie erano ricorse in Cassazione per vedersi liquidare un ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

La Cassazione ritiene che

“il rapporto affettivo tra il figlio del partner e il compagno del suo genitore può dirsi rilevante per il diritto quando si inserisca in quella rete di rapporti che sinteticamente viene qualificata famiglia di fatto”. Non rileva la sola esistenza del vincolo affettivo che lega i soggetti in questione, ma il suo inquadramento entro le coordinate della famiglia di fatto, come: “la risalenza della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il mutuum adiutorium, l’assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure”.

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Se ricorrono tali circostanze, il danno non patrimoniale segue i medesimi criteri applicabili alla famiglia de iure, come riconosciuto dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 49:

“in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite”.

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Nel nostro caso non ricorrendo i presupposti sopracitati la domanda proposta dalla donna e dalle sue figlie non può trovare accoglimento, essendo il danno non patrimoniale richiesto un pregiudizio estraneo all’ambito della causalità giuridica ex artt. 2056 e 1223 c.c., che risarcisce solamente il danno che sia «conseguenza immediata e diretta» del fatto illecito.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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