Start Up Innovative – panoramica sulle misure di sostegno

La Camera di Commercio Italiana, in un report dedicato del maggio 2015, ha efficacemente riassunto le misure di sostegno alle start up innovative.

> Esonero da diritti camerali e imposte di bollo:

Le start up innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché l’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle Imprese.

> Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici:

L’atto costitutivo delle start up innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.

> Facilitazioni nel ripianamento delle perdite:

In caso di perdite sistematiche le start up innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

> Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo:

La start up innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.

> Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale:

Le start up possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Per i soggetti percepenti si applica l’irrilevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni.

> Disciplina del lavoro tagliata su misura:

La start up innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza vincoli quantitativi previsti per le altre società. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start up solo con un contratto a tempo indeterminato. La disposizione è posta al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo e ad evitare che al termine dei 48 mesi si instaurino rapporto di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dipendente (es. partita IVA, collaborazioni a progetto, ecc.).

> Facoltà di remunerazione flessibile:

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start up innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispetto del livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.