Stalking Scolastico

Oggi vi voglio parlare dello stalking.
Si perché forse non tutti sanno che accanto per esempio allo stalking posto in essere per esempio da un ammiratore, vi è anche quello scolastico che può concretizzarsi a seguito degli atti di bullismo.
Lo stalking scolastico si può ravvisare quando degli studenti prendono in giro e perseguitano un compagno e per mezzo di questi comportamenti creano in lui stati d’ansia, stress e timori che lo costringono a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana: il semplice fatto di non voler più tornare a scuola o di manifestare l’intenzione di cambiare classe è il sintomo più evidente di una situazione di disagio incontrollabile che conduce all’incriminazione dei responsabili del bullismo.
Si configura il reato di atti persecutori e quindi di stalking perché il minore patisce un’evidente alterazione delle condizioni di vita.
In un caso del genere si sono già espressi i giudici a metà del 2018.
Affinché venga integrato questo reato non è rilevante se l’offesa è avvenuta in pubblico o in presenza di pochi compagni: non vi è differenza.
Inoltre anche se questo reato richiede delle condotte ripetute, l’arco di tempo preso a riferimento può anche essere limitato (in passato la Cassazione ha ritenuto sussistente lo stalking anche per condotte ripetute nel giro di due o tre giorni, se intense e ossessive).
Ma vediamo di addentrarci meglio alla questione e di vedere quale relazione vi sia tra bullismo e atti persecutori e quindi “stalking scolastico”
Il fenomeno dello stalking si concretizza con un insieme di molestie assillanti e cioè un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione che può degenerare anche in violenza, nei confronti di una vittima che non gradisce questi comportamenti, per essa fonte di fastidio, preoccupazione, se non, addirittura, vera e propria paura-ansia o, comunque, uno stato di sofferenza psicologica.
Tale fenomeno originariamente ha fatto la propria comparsa in relazione ad episodi di molestie assillanti da parte dei fans nei confronti di persone famose ed è entrato a far parte dell’ordinamento penale con il d.l. n. 11/2009 che ha introdotto all’art. 612 bis c.p., il reato di “atti persecutori”.
Tale reato ha nel tempo rivestito una nozione sempre più ampia, facendo rientrare in essa anche episodi di mobbing e di bullismo.
Il bullismo può essere definito come comportamenti, reiterati nel tempo, caratterizzati da violenza e prepotenza, posti in essere dal bullo nei confronti della vittima. Questo fenomeno si caratterizza per un’azione di prevaricazione fisica o verbale, originata da uno squilibrio di forza o potere, per l’appunto, prolungata nel tempo.
L’attenzione a questo preoccupante problema è molto alta, ed è stata di recente oggetto della Legge n. 107 del 2017, la cd. Buona Scuola, che si è proposta di formare il personale scolastico, di prevenire e contrastare il bullismo, anche nella sua versione informatica (cyberbullismo)
Tuttavia, seppur si tratti di un fenomeno diffuso manca una norma civile e penale ad hoc che sanzioni specificamente questo comportamento, ciò nonostante il reato di stalking ben si presta a punire il comportamento del bullo.
Inoltre ricordiamoci che quando scatta il reato di atti persecutori (ossia stalking) vi è anche la condanna dei genitori dei colpevoli – se minori di 18 anni – a risarcire i danni alla famiglia del giovane perseguitato.
Non dimentichiamo poi che l’imputabilità penale del minore parte da 14 anni.