SS. UU: IL SOSTITUTO PROCESSUALE NON PUO’ COSTITUIRSI PARTE CIVILE

Il sostituto processuale non può costituirsi parte civile

Il 16 marzo 2018, le Sezioni Unite hanno pubblicato la sentenza n. 12213/2018, emessa a seguito dell’udienza del 21 dicembre, rispondendo al quesito posto con l’ordinanza n. 49527 del 27/10/2017.

La questione di diritto era la seguente:

se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine”.

Sul punto si registrava un acceso contrasto giurisprudenziale.

La Suprema Corte aveva anticipato, con l’informazione provvisoria n. 29, di aver stabilito che il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non può costituirsi parte civile al posto del suo dominus.

Con la pubblicazione della sentenza è oggi possibile analizzarne le motivazioni.

V. anche

Il quadro normativo

Innanzitutto, la Suprema Corte si sofferma sul quadro normativo che disciplina la facoltà per il danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere le restituzioni e il risarcimento dei danni.

L’art. 74 cod. proc. pen. prevede che l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno possa essere

«esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali».

Tale costituzione di parte civile può avvenire ex art. 76, comma 1, cod. proc. pen., secondo una duplice modalità, personalmente ovvero per il tramite di altro soggetto cui sia stata conferita procura speciale.

Sulle caratteristiche che tale procura deve possedere, l’art. 122 cod. proc. pen. stabilisce che

«la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce».

Precisano i giudici che

si versa, dunque, in caso di costituzione esercitata a mezzo di procuratore speciale, in ipotesi di rappresentanza volontaria della parte civile, che trova la propria fonte in un atto negoziale, con cui il danneggiato che non intenda agire personalmente in sede penale può conferire ad un procuratore speciale il mandato di rappresentarlo nell’esercizio dell’azione civile”.

Riguardo poi alle formalità della costituzione di parte civile, l’art. 78 cod. proc. pen., in coerenza con il carattere civilistico dell’instaurando rapporto processuale, indica gli elementi necessariamente identificativi dell’azione, individuando, inoltre, due distinte modalità per la costituzione di parte civile, potendo la stessa avvenire o nel corso dell’udienza (preliminare o dibattimentale) con la presentazione della dichiarazione all’ausiliario del giudice, ovvero fuori udienza, mediante deposito nella cancelleria del giudice, seguito dalla notifica alle altre parti (l’imputato ed, eventualmente, il responsabile civile; dovendo ritenersi il pubblico ministero estraneo al rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni).

In tale seconda ipotesi la costituzione si perfeziona con la notificazione, che deve avvenire comunque prima della verifica della regolare costituzione delle parti ex art. 484 cod. proc. pen..

La parte civile, sia essa costituita personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può poi stare in giudizio, come chiarito dall’art. 100 cod. proc. pen., solo col ministero di un difensore, munito di procura speciale, conferita con atto pubblico e scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persone abilitata, versandosi, dunque, in ipotesi di rappresentanza tecnica necessaria, con cui il legislatore ha inteso armonizzare la disciplina dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale con quella del processo civile.

Il comma 4 della norma, replicando il disposto dell‘art. 84 cod. proc. civ., prevede infatti che il difensore della parte civile possa compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non siano ad essa espressamente riservati. Al difensore è, inoltre, negato ogni atto che disponga del diritto conteso, come ad esempio quello di transigere il danno, salvo che la parte abbia rilasciato procura speciale in tal senso.

La distinzione tra legitimatio ad causam e legitimatio ad processum

Gli Ermellini sottolineano come sia necessario tenere nettamente distinti, all’interno della costituzione di parte civile, il profilo della legitimatio ad causam (la titolarità del diritto sostanziale in capo al danneggiato come tratteggiata dall’art. 74 cit., quale indispensabile presupposto per la costituzione di parte civile con le modalità previste dagli artt. 76 e 78 cit.) e la legitimatio ad processum (la rappresentanza processuale secondo la regola esemplificata dall’art.100 cit., in virtù della quale il danneggiato, per potere stare in giudizio, sia esso costituito personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve conferire ad un difensore la procura alle liti).

Se, dunque, la procura speciale prevista dagli artt. 76 e 122 costituisce una manifestazione di volontà della parte mediante la quale in capo al procuratore, cui viene conferito il mandato a costituirsi in nome e per conto proprio, si devolve la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, la procura speciale di cui all’art. 100 cit. conferisce invece il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio, valendo nei due casi un medesimo termine («procura speciale») a significare due concetti giuridici nettamente diversi”.

Sul punto i giudici richiamano la sentenza Sez. U. n. 44712 del 27/10/2004, secondo cui l’intenzione del legislatore è stata quella di modellare la procura alle liti con riferimento all’omologo istituto processual-civilistico (art. 83 cod. proc. civ.), giacché la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell’art. 100, si muove nel processo penale nell’ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica.

Pertanto, tale distinzione che

laddove il soggetto legittimato ad causam si costituisca, esercitando l’opzione in tal senso consentita dalla legge, a mezzo di procuratore speciale, siano necessarie due procure speciali, di cui una volta a conferire il potere di esercitare il diritto alle restituzione o al risarcimento (rappresentanza sostanziale), e l’altra diretta ad attribuire lo ius postulandi (rappresentanza processuale): procure che, come frequentemente accade, ben possono essere conferite al medesimo soggetto, così attribuendosi al difensore nominato procuratore speciale sia la rappresentanza sostanziale sia quella tecnico-processuale”.

Il contrasto giurisprudenziale

Le Sezioni Unite rilevano che il contrasto interpretativo insorto si incentra essenzialmente sulla diversa latitudine attribuibile, in caso di costituzione di parte civile esercitata a mezzo di procuratore speciale che sia anche difensore, al potere del difensore stesso, previsto in via generale dall’art. 102 cod. proc. pen. (e dunque anche con riguardo al difensore della parte civile) di delegare ad altri la rappresentanza processuale, nominando un sostituto che ne esercita i diritti e ne assume i doveri.

La divaricazione esegetica formatasi nella giurisprudenza di questa Corte va ascritta a due indirizzi di segno opposto e un terzo indirizzo intermedio:

  • secondo un primo orientamento, l’azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato e non anche dal suo sostituto processuale, privo di procura speciale (cfr. Cass. sent. 22473 del 27 maggio 2016);
  • secondo altro indirizzo, la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile, configura la legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purché ritualmente e specificamente designati (cfr. Cass., Sez V, sent. 18258 del 7 gennaio 2016);
  • secondo l’indirizzo intermedio, il sostituto processuale del procuratore speciale-difensore nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituzione (legítimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), per il quale solo l’art. 102 cod. proc. pen. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite ritengono non condivisibile l’indirizzo che ha affermato in via generale la facoltà del sostituto del difensore della parte civile di effettuare la costituzione in diretta discendenza della previsione dell’art. 102 cod. proc. pen..

V. anche

La disciplina relativa all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, nel consentire al danneggiato di costituirsi anche per il tramite di procuratore speciale, appare tenere rigorosamente distinti il profilo della legitimatio ad causam, vale a dire quello attinente all’esercizio del diritto sostanziale, e il profilo della legitimatio ad processum, pertinente invece alla rappresentanza tecnico- defensionale.

Infatti, nonostante la possibile incertezza ingenerata dall’utilizzazione da parte del legislatore di un medesimo termine, la procura speciale rilasciata al difensore dalla parte civile in conformità alla previsione dell’art. 100 cod. proc. pen. è unicamente ed esclusivamente finalizzata al conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio senza che la stessa possa allo stesso tempo conferire il potere di spendita del diritto sostanziale a reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato, potere che può essere trasferito da un danneggiato al terzo solo in virtù della distinta procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen., come richiamata dall’art. 76 cod. proc. pen..

Essendo l’art.102 cod. proc. pen. necessariamente collegato al ruolo esercitato dal difensore quale patrocinatore tecnico volto a far stare in giudizio la parte rappresentata, anche la nomina di un sostituto non può che restare confinata all’interno di tale veste senza potere estendere la propria efficacia al diverso piano della legittimazione ad esercitare l’azione civile che lo stesso difensore, nel ruolo di ordinario mandatario, può trarre unicamente dalla procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.

Non è pertanto conciliabile con tale assetto, chiaramente delineato dal legislatore, l’affermazione secondo cui l’art. 102 cit. conferirebbe direttamente al difensore il potere di investire altro difensore, nominato in sostituzione propria, del potere di costituirsi parte civile.

Né appare esatto, come sostenuto dalla pronuncia di Sez. V, n. 18508 del 2017, affermare che, in realtà, ciò che il sostituto eserciterebbe non sarebbe il potere di costituzione di parte civile bensì la mera attività di deposito in udienza dell’atto di costituzione, quale compito, c.d. materiale-esecutivo che presupporrebbe una costituzione già intervenuta. Una distinzione siffatta non appare infatti trovare fondamento normativo laddove si consideri che la presentazione in udienza della dichiarazione di costituzione, lungi dall’essere un mero adempimento esecutivo, è invece, come evincibile dalla disposizione dell’art. 78 cod. proc. pen., la modalità intrinseca di perfezionamento stesso della costituzione in alternativa rispetto al deposito in cancelleria. Sicché, si verrebbe ad introdurre una terza modalità di costituzione di parte civile, sostanzialmente coincidente con la mera redazione dell’atto di dichiarazione di costituzione.

Secondo la Suprema Corte, sulla base della distinzione concettuale tra legítimatio ad causam e legitimatio ad processum, il sostituto del difensore può effettuare la costituzione di parte civile solo laddove una tale facoltà gli derivi dalla volontà espressa dal danneggiato all’atto del conferimento dei poteri di esercizio del diritto sostanziale ad agire.

Fermo dunque il concetto, espresso nitidamente dal primo indirizzo ricordato, secondo cui la legitimatio ad processum non conferisce al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore, nulla toglie, al contempo, che lo stesso danneggiato, con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata appunto – atteso l’ambito formale nel quale la stessa è conferita – all’esercizio del potere di costituzione. Una tale previsione, contenuta nella procura ex art. 76, viene in definitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile, restando in tal modo rispettati i confini dogmatici imposti dal legislatore. A ben vedere, la facoltizzazione del difensore da parte del danneggiato di investire dei suoi poteri altro soggetto come “sostituto” finisce per risolversi in un dato lessicale irrilevante una volta che divenga chiaro come tale “sostituto” ripeta, in definitiva, i suoi poteri dalla stessa volontà del danneggiato”.

Deve quindi escludersi che un potere di nomina di sostituto contemplato esclusivamente nella procura speciale defensionale sia idoneo a conferire al sostituto del difensore, nominato ex art. 102 cod. proc. pen., il potere di costituzione di parte civile non agendo, in tal caso, la parte rilasciante la procura come titolare del rapporto processuale volto a promuovere l’istanza risarcitoria, circoscritto al solo ambito delle previsioni di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen..

I giudici precisano che anche sul piano meramente formale, la procura defensionale difetta del requisito di cui alla procura speciale ex art. 122 cod. proc.pen. rappresentato dalla determinazione dell’oggetto per cui la procura è conferita e dei fatti ai quali la stessa si riferisce.

Invero, sino a che la costituzione di parte civile non si perfeziona, un potere di sostituzione conferito con il solo mandato difensivo non può efficacemente operare, posto che la procura defensionale che rilascia il compito di stare in giudizio per conto del danneggiato presuppone una parte civile già costituita.

Per tale ragione non può essere recepito l’indirizzo elaborato dalla giurisprudenza civile che afferma

qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia – non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito – che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte” (ex plurimis, Sez. 3 civ., n. 1756 del 08/02/2012).

Affinché, dunque, il potere di “sostituzione” sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all’interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.: “necessario”, perché solo tale ambito formale garantisce che al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante è titolare, e “sufficiente” perché non può pretendersi, all’estremo opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita procura speciale direttamente in capo al sostituto”.

Altrimenti, ciò si risolverebbe nella pretesa di un adempimento meramente formale, pur a fronte di una volontà chiaramente espressa dal titolare del rapporto. Per questa ragione

in mancanza di procura speciale al difensore o al sostituto designato, si è affermato che la presenza in udienza della persona offesa (recte, danneggiato) va considerata come esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile, modalità espressamente prevista dall’art. 76 cod. proc.pen. (Sez. 4, n. 41790 del 11/06/2009, Valerio, Rv. 245534; Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti, Rv. 263730), ovvero che «l’assenza di legittimazione all’esercizio dell’azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente» (Sez. 4, n. 49158 del 26/10/2017, Sanapo, non mass.)”.

Il potere di sostituzione ben potrà operare anche ove la relativa previsione sia contenuta in unico atto con il quale, come nella specie, siano conferite sia la procura di cui agli artt. 76 e 122 sia la procura di cui all’art.100, essendo tale potere comunque “coperto” dal conferimento della prima”.

Le Sezioni Unite, componendo il contrasto insorto, concludono enunciando il seguente principio di diritto:

il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione“.

Avv. Silvia Zazzarini


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