SEPARAZIONE: E SE IN GIUDIZIO IL CONIUGE NON ALLEGA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

La Corte di Cassazione conferma l’esborso maggiore a carico del marito che non aveva presentato in sede di merito la dichiarazione dei redditi aggiornata

Ordinanza della Corte di Cassazione, sesta sezione civile, n. 3709/2018

Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda dell’attrice alla corresponsione di un assegno di mantenimento da parte dell’ex marito, effettuata in sede di giudizio di separazione personale.

Adita la Corte d’Appello, questa aveva parzialmente accolto l’appello della ricorrente, ponendo a carico dell’ex marito un assegno di 300 euro mensili.

In seguito a tale pronuncia, l’uomo era ricorso in Cassazione, lamentando violazione degli articoli 156 c.c., 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., in quanto il giudice di secondo grado nel prendere tale decisione non aveva tenuto conto del fatto che l’ex moglie era titolare di adeguati redditi propri, ma aveva fondato la pronuncia solamente sulla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte sua.

Con le sentenze n. 17199 del 2013 e n. 605 del 2017 è stato affermato dalla Corte di Cassazione che:

“Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, che a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, l’art. 156, comma 2, c.c. debba essere inteso nel senso che il giudice sia tenuto a determinare la misura dell’assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”.

Secondo l’art. 116 c.p.c.:

“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale dal contegno delle parti stesse nel processo”.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva provveduto correttamente a comparare i redditi dei due coniugi.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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