SEPARAZIONE E SENTENZA PARZIALE OVE LA CONVIVENZA SIA INTOLLERABILE

Separazione: secondo la Corte di Cassazione, la pronuncia immediata dello status evita condotte processuali dilatorie anche se la causa di separazione procede per l’addebito e altre statuizioni

La sentenza parziale di separazione, anche se la causa prosegue per l’addebito o per altre statuizioni, è giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di uno dei coniugi nei confronti dell’altro che rende intollerabile la convivenza.

L’immediata pronuncia sullo status, permette infatti di evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui diritti di una delle parti.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 6145/2018 con cui ha respinto il ricorso di una donna nei confronti dell’ex marito.

Il caso:

La donna aveva impugnato, senza un risultato positivo, la sentenza non definitiva che aveva accolto la domanda di separazione avanzata dal coniuge. Innanzi la Cassazione la donna si duole del fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto ammissibile la domanda di sentenza parziale, ex art. 151, primo comma, codice civile, sebbene il marito avesse proposto domanda di separazione con addebito e nonostante questa si fosse opposta alla richiesta di separazione.

Sostanzialmente, secondo la ricorrente, i giudici avrebbero fondato la decisione su una causa petendi non dedotta dall’uomo, che invece aveva fondato la richiesta di separazione solamente sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio da parte della moglie.

I giudici di Cassazione ricordano come l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, sancisca esplicitamente, in ambito di pronuncia immediata sullo status, la già ritenuta equiparazione tra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere in maniera negativa sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio status.

L’intollerabilità della convivenza, secondo il Collegio, può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di un soltanto dei coniugi.

Quindi, il Tribunale sarà tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo a questa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni.

Questa pronuncia rappresenta

“uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che ne determina una arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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