SE NON RICORDO CHI GUIDAVA L’AUTO AL MOMENTO DELL’INFRAZIONE?

No alla sanzione aggiuntiva per chi ha dimenticato chi guidava l’auto

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 9555 del 2018

Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato innanzi al Giudice di Pace il verbale di accertamento elevatole dalla Polizia Municipale per la violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, eccependo sin dall’inizio di aver prontamente comunicato agli organi di polizia di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida del mezzo al momento dell’infrazione, essendo trascorso diverso tempo tra l’accaduto e la notifica del verbale di accertamento.

Il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere le generalità di chi lo utilizza?

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione non ignorano come tale questione sia già stata oggetto di precedenti interventi da parte della stessa Corte di Cassazione, che in diverse occasioni ha avuto modo di affermare che in materia di violazioni delle norme del codice della strada, il proprietario di un mezzo, essendo responsabile della circolazione della circolazione dello stesso nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei terzi, è sempre tenuto a conoscere le generalità dei soggetti ai quali affida la vettura.

L’inosservanza di tale condotta viene sanzionata dal combinato disposto degli articoli 126-bis e 180 c.d.s.

L’orientamento appena espresso deve essere precisato alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 165 del 2008 della Corte Costituzionale:

“Deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l’impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa”.

Detto ciò dobbiamo precisare che, se rimane in ogni caso sanzionabile la condotta di chi non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, nel caso in cui la risposta sia stata fornita, anche se in termini negativi, rimane devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.

Gli Ermellini, con la sentenza in commento hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“Ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis del codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi dalla richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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