SCHIAMAZZI E URLA AL BAR, RISPONDE IL PROPRIETARIO E NON IL GESTORE

In caso di schiamazzi al bar, titolare di un esercizio commerciale che dà in gestione il locale risponde del reato ex art. 659 c.p.?

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 30644 del 2018

In base all’art. 659 del codice penale, che disciplina il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone:

“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.

Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.”

Nel caso di specie, una donna aveva dato in gestione il proprio locale commerciale al marito, tuttavia questo non si era preoccupato, in seguito alle innumerevoli lamentele degli abitanti del palazzo e dell’intervento delle forze dell’ordine, di far cessare gli schiamazzi. La donna quale titolare del negozio era stata chiamata in causa con l’accusa di disturbo delle occupazioni o del risposo delle persone.

La vicenda è giunta sino in Cassazione, ma vediamo qual’ è stato il suo esito.

Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione il titolare di un’attività risponde per non aver impedito gli schiamazzi; questo risponde del reato sopra menzionato nel caso in cui non impedisca i continui schiamazzi degli avventori in sosta dinnanzi al locale anche durante le ore notturne.

Inoltre gli Ermellini hanno precisato che:

“La qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento come l’attuazione dello ius excludendi e il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in concotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica”.

Detto ciò, il ricorso presentato dalla donna non merita di essere accolto.

Dott.saa Benedetta Cacace


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