IL RISARCIMENTO DEL DANNO PARENTALE SPETTA ANCHE AL NIPOTE NON CONVIVENTE

Risarcimento del danno parentale: la Corte di Cassazione ha stabilito che il risarcimento del danno spetta anche al nipote non convivente

Secondo i Giudici nel caso in cui il nonno viene a mancare e vi è un legame profondo affettivo, anche il nipote non convivente deve essere risarcito.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29332 del 2017 ha stabilito che ai nipoti non conviventi spetta il risarcimento del danno da perdita parentale per la morte del nonno. Infatti, ciò che conta è il rapporto affettivo.

Il caso di specie:

A seguito della morte del padre in un sinistro stradale, i figli del defunto agiscono in proprio nome e per conto dei rispettivi figli minori. Il risarcimento per il danno parentale viene riconosciuto alla figlia e alla nipote convivente.

V. anche

Invece al figlio non convivente viene liquidato un importo inferiore rispetto a quello della sorella. Al nipote non convivente non viene risarcito alcun danno.

La Corte d’Appello respinge i ricorsi delle parti, confermando la sentenza di primo grado.

A tal punto i parenti del defunto adiscono la Corte di Cassazione.

I ricorrenti censurano innanzi alla Cassazione, la decisione di merito, per aver negato il risarcimento del danno ai nipoti non conviventi, affermando che:

“La lesione da perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare come nel caso di specie è risarcibile ove sussista una situazione di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela allargate, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario”.

La Cassazione accoglie il motivo di ricorso in quanto è conforme al principio secondo cui:

“In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrare l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola c.d. famiglia nucleare, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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